Detrazione per efficientamento energetico riconosciuta anche al genero convivente
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con l’ordinanza n. 5584, depositata ieri, 21 febbraio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alla detrazione per interventi di efficientamento energetico a favore di un contribuente che aveva sostenuto delle spese per lavori effettuati sull’immobile in cui conviveva con la suocera, pur avendo quest’ultima trasferito la propria residenza anagrafica prima dell’inizio dei lavori. Potendo essere attribuito alle risultanze anagrafiche mero valore presuntivo, infatti, la detrazione è risultata spettante in qualità di familiare convivente con il proprietario.
Un contribuente, avendo ristrutturato un immobile di proprietà della suocera, di cui non risultava possessore né detentore in mancanza di apposito contratto di locazione o comodato registrato, indicava in dichiarazione le spese sostenute per l’intervento, al fine di vedersi riconosciuta la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.
L’Agenzia delle entrate, a seguito del controllo formale ex articolo 36 ter D.P.R. 600/1973 disconosceva la detrazione operata, recuperando dunque la maggiore Irpef dovuta, oltre interessi e sanzioni.
Il contribuente, rilevando di essere detentore dell’immobile a seguito della stipula di un contratto di comodato immobiliare verbale, proponeva ricorso. Evidenziava altresì che, prima dell’inizio dei lavori e al momento dell’inizio dei lavori, lo stesso conviveva con la proprietaria dell’immobile oggetto di interventi (ovvero la suocera).
Dall’altra parte, l’Agenzia delle entrate rilevava che il contratto di comodato, non essendo stato registrato, non era opponibile, e, in ogni caso, il contratto di comodato verbale era stato stipulato tra la madre e la figlia e non con il contribuente. La suocera, inoltre, risultava aver trasferito al propria residenza anagrafica in altro immobile prima dell’inizio dei lavori.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per il riconoscimento del diritto della detrazione in capo al contribuente, in qualità di familiare convivente del proprietario.
Giova infatti ricordare che le risultanze anagrafiche presentano un mero valore presuntivo e possono essere quindi superate da una prova contraria.
Ritenuta provata, quindi, la convivenza tra il contribuente e la suocera al momento di inizio dei lavori, deve pacificamente ritenersi riconosciuta la detrazione in capo al “familiare”, intendendosi per tali i soggetti individuati dall’articolo 5 Tuir, tra i quali rientrano anche gli affini entro il secondo grado, e, pertanto, anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria.
La Corte di Cassazione ritiene a tal proposito rilevante richiamare un risalente chiarimento di prassi (circolare 121/1998), tra l’altro riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, ma ritenuto comunque analogo alla fattispecie in esame, con il quale è stato chiarito che “La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese … A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile. Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare”.
Successivamente le stesse conclusioni sono state raggiunte dalla circolare 13/E/2019, in materia di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde: “Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.5.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione”.