La tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le sanzioni in Dogana
di Gabriele DamascelliCon l’avviso del 02.02.2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha richiamato l’attenzione in merito alle novità relative alla nuova disciplina sanzionatoria amministrativa per i casi di importazione di piccole spedizioni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale e di diritto d’autore (DPI).
Tali novità riguardano le modifiche all’articolo 1 D.L. 35/2005, rubricato “Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo”, con l’introduzione dei nuovi commi 7 bis, 7 ter e 7 quater ad opera dell’articolo 22, comma 1, L. 238/2021 (Legge europea 2019-2020 in vigore dal 01.02.2022), ciò al fine di rendere più efficiente, mediante opportuni controlli da parte dei funzionari doganali, il contrasto all’introduzione nello Stato, in violazione delle vigenti norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di DPI, delle spedizioni provenienti da Paesi terzi.
I nuovi commi prevedono che:
“7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attività commerciale.
7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.
7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nell’avviso l’Agenzia prosegue, riferendo che i titolari dei DPI o i loro rappresentanti, all’atto della richiesta di intervento delle autorità doganali ai sensi del Regolamento Ue 608/2013 (relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali), potranno attivare la procedura semplificata prevista dall’articolo 26 del Regolamento citato.
L’ambito di applicazione del Regolamento Ue 608/2013 (che contiene le sole norme procedurali per le autorità doganali ma non stabilisce i criteri per accertare l’esistenza di una violazione di un DPI – v. il considerando n. 10), come riportato dal suo articolo 1 ed evidenziato nella circolare delle Dogane n. 24/2013, ha ad oggetto:
a) le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica per l’esportazione o la riesportazione;
b) le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
c) le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
Dal Regolamento sui DPI restano escluse, al contrario, le merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, dal momento che tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica, quelle prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori purché destinate all’uso personale ed in assenza di “indicazioni” circa l’esistenza di un traffico commerciale e, da ultimo, quelle fabbricate con il consenso del titolare del diritto o la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona ed il titolare del diritto, escluse in quanto fabbricate come merci autentiche (v. il considerando n. 6 del Regolamento 608/2013).
Nella misura in cui sono legittimati ad avviare un procedimento al fine di determinare se un DPI è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui si richiede l’intervento delle autorità doganali, i “titolari dei diritti” che si presumono violati hanno la facoltà di presentare una domanda nazionale o unionale (per l’Italia competente è l’Agenzia delle Dogane), in via esclusivamente elettronica, utilizzando il formulario previsto dall’articolo 6 del Regolamento 608/2013 con le informazioni ivi richieste.
La decisione di accoglimento di una domanda nazionale e di revoca o di modifica della medesima decisione ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.
In caso di controllo d’ufficio da parte della Dogana (articolo 18 del Regolamento Ue 608/2013), qualora questa individui merci sospettate di violare un DPI e prima di sospendere lo svincolo o bloccare le merci, può chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei DPI, di fornire tutte le informazioni pertinenti, notificando poi al dichiarante o al detentore delle merci l’eventuale sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.
Lo svincolo o lo sblocco delle merci è concesso qualora le autorità doganali o non abbiano identificato nessuna persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei DPI o non hanno ricevuto alcuna domanda oppure l’hanno respinta.
Qualora, invece, le autorità doganali individuino merci sospettate di violare un DPI a seguito di una decisione di accoglimento di una domanda (articolo 17 Regolamento Ue 608/2013), sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci, notificando al dichiarante o al detentore delle merci tale decisione entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco ed informando di ciò il destinatario della decisione il medesimo giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.
In argomento si inserisce il diritto garantito ai titolari dei marchi, disegni e modelli, da parte dell’articolo 9, par. 4, del Regolamento Ue 1001/2017 sul marchio dell’Ue, di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Ue, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.
Si evidenziano, altresì, le differenze tra i casi di falsa o fallace indicazione d’origine da un lato e quelli di contraffazione dall’altro, questi ultimi oggetto del Regolamento 608/2013 in vigore dall’1.1.2014 unitamente al suo Regolamento di esecuzione n. 1352/2013 (che stabilisce i formulari standard che le persone legittimate devono utilizzare per presentare una domanda al servizio doganale competente chiedendo che le autorità doganali intervengano su merci sospettate di violare un DPI), in ragione del fatto che possono aversi casi di prodotti originali ma accompagnati dall’apposizione di una falsa etichettatura circa l’origine o provenienza commerciale dei beni importati e ciò al fine di trarre in inganno il consumatore o, al contrario, merci con una “corretta” etichettatura circa l’origine ma oggetto di contraffazione.
Ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento Ue 608/2013, qualora le autorità doganali siano state informate dell’avvio di un procedimento giudiziario al fine di determinare se un DPI sia stato violato, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere alla Dogana lo svincolo anticipato delle merci o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento, fornendo opportuna garanzia.
Le merci sospettate di violare un DPI possono essere distrutte sotto controllo doganale (v. l’articolo 23 del Regolamento Ue 608/2013), senza ulteriori verifiche al riguardo, qualora
a) il destinatario della decisione abbia confermato per iscritto alla Dogana, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, di essere convinto che un DPI è stato violato e
b), entro gli stessi termini, di essere d’accordo alla distruzione delle merci, oltre alla
c) conferma per iscritto inviata alla Dogana, da parte del dichiarante o del detentore delle merci, entro gli stessi termini, del proprio consenso alla distruzione delle stesse. Qualora quest’ultimo soggetto non abbia accordato il proprio consenso alla distruzione delle merci né abbia notificato la propria opposizione a tale distruzione alla Dogana nei tempi da ultimo indicati, l’autorità doganale può ritenere che tale soggetto abbia confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.
La Dogana concede lo svincolo delle merci o pone fine al loro blocco una volta espletate tutte le formalità doganali, qualora, entro i termini da ultimo indicati, il destinatario della decisione non abbia confermato per iscritto di essere convinto che un DPI sia stato violato né abbia dato il proprio accordo alla distruzione, a meno che la Dogana non sia stata debitamente informata dell’avvio di un procedimento per determinare se un DPI sia stato violato.
Da tale procedura si distingue quella c.d. semplificata, oggetto dell’avviso n. 2/2022 della Dogana e prevista dall’articolo 26 del Regolamento Ue 608/2013, relativa alla distruzione delle merci non deperibili, sospettate di essere contraffatte o usurpative, trasportate in piccole spedizioni (la cui definizione si trova nell’articolo 2 p. 19 del Regolamento) e per le quali il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso a tale specifica procedura, in relazione alla quale il richiedente, ove richiesto dalle autorità doganali, riferisce se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.
Da ultimo si segnala che la Corte di Giustizia, nel precedente C-446/19, vigente il Regolamento Ue 1383/2003 (abrogato dal Regolamento Ue 608/2013), alla domanda del giudice del rinvio che chiedeva se le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituivano imitazione di un prodotto tutelato nell’Ue da un DPI, potessero essere qualificate come «merci contraffatte o usurpative» solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’UE, senza esservi immesse in libera pratica, richiamando i propri precedenti secondo i quali le merci soggette ad un regime doganale sospensivo non potevano violare i DPI, concludeva per una possibile loro violazione qualora “le merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità” o di una corrispondenza relativi alle merci di cui trattasi che dimostrano che è previsto che le medesime saranno dirottate verso i consumatori dell’Ue.