La penalty protection nel nuovo regime patent box
di Debora ReverberiIl provvedimento attuativo del nuovo regime patent box, disposto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate al prot. n. 48243/2022, definisce gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea richiesta dall’articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale).
In continuità con la previgente disciplina agevolativa è infatti prevista la c.d. penalty protection nel caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta, con disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
La penalty protection è concessa alle imprese alle seguenti condizioni:
- predisposizione della documentazione idonea, relativa alle attività e alle spese rilevanti sostenute, per ciascun periodo di imposta per il quale il beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, contenente un’informativa corrispondente al vero, chiara, completa e conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo;
- apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come disposto dall’articolo 11 del provvedimento attuativo;
- comunicazione del possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si beneficia della super deduzione, ai sensi dell’articolo 9 del provvedimento attuativo;
- consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, nonché di informazioni supplementari o integrative entro 7 giorni dalla richiesta o entro un maggiore lasso temporale in casi di maggiore complessità.
Gli elementi informativi che la documentazione idonea alla disapplicazione delle sanzioni deve contenere sono analiticamente dettagliati all’articolo 7 del provvedimento delle Entrate, che descrive un documento articolato in due distinte sezioni:
- sezione A, destinata ad accogliere informazioni inerenti all’impresa beneficiaria e alle attività rilevanti ai fini del regime agevolativo, come dettagliate agli articoli 3 e 5 del provvedimento attuativo;
- sezione B, dedicata all’individuazione e quantificazione delle spese rilevanti ai fini dell’applicazione della super deduzione del 110%, come dettagliate agli articoli 4 e 6 del provvedimento attuativo.
L’articolo 8 prevede la possibilità, per le micro e le piccole e medie imprese, di predisporre la documentazione idonea in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle previste dall’articolo 7.
Nel dettaglio le informazioni che devono essere presenti, per ciascun periodo d’imposta, nel fascicolo documentale del nuovo regime patent box, onde ottenere la penalty protection, sono le seguenti:
Sezione A – dati dell’impresa e attività rilevanti
- la struttura partecipativa dell’impresa, tramite organigrammi accompagnati da note che diano evidenza delle eventuali operazioni straordinarie nel periodo d’imposta, del trasferimento di beni immateriali agevolabili e dei criteri utilizzati per ripartire tra dante e avente causa il beneficio;
- la natura di investitore, le eventuali operazioni intercorse con imprese associate e le attività rilevanti svolte intra-muros, identificando i beni immateriali oggetto di privativa industriale realizzati e la ripartizione all’interno del gruppo;
- le attività rilevanti commissionate extra-muros, tramite una relazione esplicativa dell’oggetto del contratto di ricerca e delle relative clausole contrattuali, che evidenzino l’assunzione dei rischi di insuccesso, tecnici e finanziari, e la qualifica di soggetto investitore in capo al committente;
- il modello organizzativo dell’impresa, attraverso organigrammi o schede da cui si evincano le divisioni, i dipartimenti, i settori, i relativi responsabili, il numero di risorse assegnate, le strutture operanti trasversalmente ai diversi ambiti, nonché le attività svolte;
- la relazione tecnica, che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti con particolare focus sulle incertezze tecniche e scientifiche e con separata indicazione di quelle collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali; la relazione tecnica deve essere redatta, in caso di attività svolte intra-muros, dal responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000, mentre in caso di attività extra-muros deve essere rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività e firmata dal rappresentante legale dell’impresa commissionaria, sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- le funzioni, i rischi, i beni immateriali, tramite una nota descrittiva di tali elementi, nonché, in caso di utilizzo indiretto del bene, allegando una copia del contratto di concessione in uso e precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo.
Sezione B – spese rilevanti
- le spese rilevanti sostenute in relazione a ciascun bene immateriale, tramite schede intestate ai singoli beni e riconciliabili con la contabilità generale, il bilancio e la contabilità analitica; per le spese del personale devono essere allegati ad ogni scheda i timesheet nominativi giornalieri, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dal prestatore di lavoro, con precisazione delle mansioni e competenze di ogni lavoratore; in presenza di costi promiscui deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o del responsabile delle attività rilevanti (in caso di spese del personale anche del prestatore di lavoro) che individui il criterio di ripartizione adottato;
- le variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali agevolabili, tramite un prospetto il cui dato complessivo sia riconciliato con quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali.
In caso di obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione delle sole disposizioni tributarie è ammessa dall’articolo 13 del provvedimento attuativo la facoltà di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000; tuttavia qualora la risposta comporti la qualifica delle attività svolte fra quelle rilevanti ai fini del patent box è necessario allegare all’interpello il parere tecnico dell’autorità competente.