3 Marzo 2022

Legittima la penale statutaria in caso di inadempimento del socio

di Fabio Landuzzi
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La Massima 198 pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano si esprime in favore della legittima collocazione nello statuto di una società di clausole che prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di soci che non adempiono a determinati obblighi previsti dallo statuto e che si sostanziano nel porre a carico del socio inadempiente il pagamento di una somma di denaro – perciò, un’obbligazione pecuniaria – oppure una modifica dei diritti riferiti alle partecipazioni possedute dallo stesso socio inadempiente (ad esempio, la conversione automatica in una categoria di azioni o di quote con diritti depotenziati, la sospensione o limitazione del diritto di voto, ecc.), o infine altri obblighi di diversa natura.

In altre parole, la Massima in commento legittima la previsione delle c.d. “penali statutarie”, la quale può anche combinarsi con l’attivazione delle più note e comuni clausole statutarie che prevedono il riscatto delle partecipazioni, o l’esclusione del socio inadempiente; l’agire combinato della penale statutaria con il riscatto o con l’esclusione del socio può trovare spazio ogni qualvolta l’importo della liquidazione spettante al socio per effetto di tali eventi è inferiore a quanto deriva dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge nel caso di recesso.

In queste circostanze, sottolinea la Massima, può prevedersi una compensazione del debito del socio verso la società in relazione alla penale statutaria, con il credito che gli spetta in corrispondenza della liquidazione della sua partecipazione.

La legittimità delle penali statutarie viene giudicata coerente con il sistema regolato dagli articoli 2344, comma 2, e 2466, comma 3, cod. civ., in materia di penale di carattere risarcitorio riferita alla circostanza della società che, una volta dichiarato decaduto o escluso il socio moroso, è legittimata a trattenere le somme già riscosse, come pure con le disposizioni in materia di inadempimento dell’obbligo di eseguire le prestazioni accessorie (articolo 2345 cod. civ.) o le prestazioni di apporto di opera o di servizi connesse alla sottoscrizione di strumenti finanziari (articolo 2346, comma 6, cod. civ.).

Il Notariato milanese sottolinea come la funzione della penale statutaria possa essere sia risarcitoria che sanzionatoria, e possa avere un contenuto pecuniario, o comportare in generale l’obbligo del socio inadempiente di eseguire una prestazione di contenuto patrimoniale o, come detto, possa avere una natura anche solo esclusivamente sanzionatoria laddove, ad esempio, si traduca nella variazione in diminuzione dei diritti sociali del medesimo socio.

Nell’ordinamento non si intravvedono elementi che possano ostare all’utilizzo della penale in presenza di ipotesi che realizzano un inadempimento dei doveri statutari; si tratta perciò di circostanze che si riferiscono a comportamenti colposi o dolosi del socio, al di fuori di situazioni riferite invece ad un’impossibilità sopravvenuta e non colpevole di adempiere.

La Massima ricorda poi alcune situazioni concrete in cui la dottrina e la prassi hanno già previsto l’attivazione delle penali statutarie; sono menzionate a titolo esemplificativo:

  • la violazione di una clausola di tag along;
  • la violazione di un divieto di concorrenza previsto dallo statuto;
  • il caso del socio che, obbligato all’acquisto delle partecipazioni dell’altro socio, si rifiuti di adempiere.

La penale statutaria, come accennato, si può anche sostanziare in una variazione dei diritti sociali, come può essere il caso della sospensione o limitazione dei diritti di voto, la conversione automatica delle partecipazioni in un’altra categoria caratterizzata da un depotenziamento dei diritti del socio.

Quanto al suo inserimento dello statuto di società già esistenti, la Massima evidenzia che la penale statutaria può essere introdotta con l’ordinaria maggioranza qualificata, ma non potrà operare nei confronti del socio che si trovasse già in una situazione che potrebbe dare immediatamente luogo alla sua applicazione.

Ossia, si tratta dell’ipotesi del socio che sia già inadempiente rispetto all’obbligazione che attiverebbe la penale che si vuole introdurre, sicché l’eventuale introduzione della clausola sarebbe in tale caso efficace solamente per gli inadempimenti successivi a questo momento.