10 Marzo 2022

La posizione del socio che recede dallo Studio Associato

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners
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Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo, al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli artt. 2285 e ss. c.c., che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una società di persone in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L’istituto del recesso di un socio da uno Studio Associato è quindi disciplinato dall’art. 2285 c.c., che così dispone “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.

Oggetto del presente contributo è un focus sugli aspetti principali della posizione del socio che recede da uno Studio Associato.

Dalla norma sopra citata, pertanto, si evince innanzitutto che gli può recedere solo quando:

  1. lo statuto dello Studio non preveda una durata prestabilita del vincolo associativo o ne preveda una “troppo lunga” (per un approfondimento sul tema si rinvia al mio precedente contributo);
  2. sussista una giusta causa;
  3. lo statuto dello Studio preveda espressamente ulteriori ipotesi (e ricorra una di esse);

Con riguardo alla nozione di “giusta causa”,  va precisato che, se da un lato il Legislatore non ne dà una precisa definizione, dall’altro la giurisprudenza e la dottrina hanno ormai chiarito che essa consista in un atto o in un fatto che legittima l’estinzione anticipata di un rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda il tema trattato nel presente contributo è sicuramente interessante ricordare che la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente” (Cass. Civ. n. 18243 del 2004).

Al di fuori dell’ipotesi del recesso per giusta causa, il socio recedente deve comunicare la propria volontà con un preavviso di tre mesi.

Detta comunicazione, come dice la norma stessa, va indirizzata non alla società/allo Studio Associato ma, personalmente, agli altri soci.

Inoltre è importante considerare che, nell’arco dei suddetti tre mesi, il recedente in questione rimane comunque “socio” con tutte le relative conseguenze, prima tra tutte l’eventuale responsabilità per gli obblighi sociali sorti nel medesimo periodo.

Infatti solo il socio che recede per giusta causa vede sciolto ad nutum il proprio vincolo ed è quindi tenuto a rispondere, eventualmente, soltanto dei debiti sociali già sorti (al riguardo si vd. Cass. Civ. n. 13063 del 2002 e n. 9899 del 1997).

Ovviamente possono sussistere più motivi che potrebbero legittimare uno socio a recedere dallo Studio Associato: ad es. lo statuto può prevedere una durata indeterminata dell’associazione e la facoltà, per i soci, di recedere liberamente.

Al socio che voglia recedere da uno Studio Associato potrà però essere molto utile, prima di compiere mosse, appurare se, indipendentemente da altri motivi, il suo futuro recesso possa fondarsi o meno su una giusta causa.

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