Opponibilità al socio del giudicato sul ricorso della società: il punto della Cassazione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8211 depositata ieri, 14 marzo, riporta un’interessante analisi sull’opponibilità al socio del giudicato formatosi nei confronti della società di persone destinataria di un avviso di accertamento.
Nel caso in esame, ad impugnare l’avviso di accertamento ricevuto era stato soltanto un socio, per i maggiori redditi di partecipazione che gli erano stati imputati pro quota per trasparenza; lo stesso socio aveva poi impugnato anche l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Ecco il motivo per il quale era stata richiesta alla Suprema Corte una dichiarazione di nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del litisconsorzio necessario.
Come infatti stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 04.06.2008, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 Tuir e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.
Tuttavia, nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società abbia per oggetto non solo le imposte dirette, ma anche l’Irap e l’Iva, non si determina un litisconsorzio necessario nelle ipotesi di impugnazione dell’accertamento del maggiore imponibile Iva, in quanto non vi è automatica imputazione dei redditi della società ai soci. È però possibile giungere a queste conclusioni solo se i profili inerenti l’Iva siano autonomi da quelli reddituali, ricorrendo invece un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui i suddetti profili siano inevitabilmente connessi.
Nel caso in esame, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, il ricorso proposto soltanto da un socio avrebbe dovuto richiedere l’integrazione del contraddittorio, essendo altrimenti il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, con conseguente nullità assoluta dello stesso.
Approfondendo però l’analisi della questione, ha assunto rilievo la circostanza che la società avesse già impugnato, unitamente ad altri soci, con separato giudizio, lo stesso avviso di accertamento, non appellando la sentenza sfavorevole, che, quindi, era divenuta definitiva.
Alla luce di quanto appena esposto, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter escludere la dichiarazione d’ufficio della nullità dell’intero giudizio.
Raggiunte le suesposte conclusioni resta dunque da chiedersi se il giudicato formatosi nei confronti di alcuni soci e della società possa essere opposto anche all’altro socio (ricorrente nel giudizio in esame).
Al di là di alcune questioni processuali (non essendo stato documentato, da parte dell’Agenzia delle entrate, dinanzi alla CTR, l’intervenuto giudicato), la Corte di Cassazione ha comunque escluso l’automatica estensione del giudicato favorevole all’Amministrazione, maturato sull’accertamento nei confronti della società, anche al socio rimasto estraneo al processo.
Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, infatti, impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di partecipare allo stesso.
Il terzo, pertanto, può beneficiare del giudicato ma non può esserne pregiudicato.
Da ciò ne discende che:
- l’annullamento parziale o totale dell’avviso di accertamento notificato alla società estende i suoi effetti anche in capo ai soci, sebbene gli stessi non abbiano partecipato al giudizio, i quali potranno quindi opporlo all’Amministrazione finanziaria, che, invece, è stata parte in causa nel relativo processo (ed ha quindi potuto esercitare, senza alcuna limitazione, il diritto di difesa). Ciò a meno che l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (si pensi, ad esempio, alla nullità della notifica);
- gli effetti dell’annullamento, invece, non si estendono nei confronti dei soci nei confronti dei quali è intervenuto un giudicato diretto di segno contrario;
- l’annullamento dell’accertamento pronunciato a seguito del ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali può essere opposto dalla società e dagli altri soci all’Amministrazione finanziaria, la quale, avendo partecipato a tutti i ricorsi, non può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.