La compensazione del saldo Iva
di Laura MazzolaIl saldo Iva a credito, risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2022, per il periodo d’imposta 2021, deve essere indicato all’interno del rigo VL39, denominato “Totale Iva a credito”.
In generale, tale importo si ricava dal rigo VL33, quale differenza positiva tra la somma degli importi dei crediti e la somma degli importi dei debiti.
Le società di gestione del risparmio, che abbiano ceduto tutto o parte del credito Iva di cui al rigo VL33, però, devono indicare, all’interno del rigo VL39, il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di cui al rigo VL33 e quelli ceduti di cui al rigo VL37.
In particolare, quindi, il rigo VL39 è dato dalla seguente operazione: VL33 – VL37.
L’importo deve essere, successivamente, riportato all’interno del rigo VX2, denominato “Iva a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)”.
Come indicato nel rigo specifico, l’importo deve essere ripartito nei seguenti righi:
- rigo VX4, nell’ipotesi di richiesta a rimborso;
- rigo VX5, nell’ipotesi di riporto in detrazione o in compensazione;
- rigo VX6, nell’ipotesi di cessione del credito da parte di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.
Nell’ipotesi di riporto in detrazione o in compensazione, di cui al rigo VX5, possiamo distinguere tra le seguenti modalità:
- compensazione verticale, se si opta per l’utilizzo del credito Iva per il pagamento di altra Iva, a fronte di debiti per il medesimo tributo (cosiddetta compensazione interna) risultanti dalle liquidazioni periodiche dell’anno 2022, ancorché il suo utilizzo sia esposto nel modello F24;
- compensazione orizzontale, se si opta per l’utilizzo del credito Iva per il pagamento di altri tributi, contributi o premi (cosiddetta compensazione esterna).
L’utilizzo in compensazione esterna o orizzontale trova una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende destinare a detta compensazione.
In particolare, nell’ipotesi di importo entro il limite di 5.000 euro, l’utilizzo è possibile già a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito.
Diversamente, per importi oltre il limite di 5.000 euro, la compensazione orizzontale può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva ed è subordinata all’apposizione del visto di conformità o, in presenza dell’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, alla sottoscrizione da parte di tale organo.
Tale limite è elevato a 50.000 per le start-up innovative.
Nell’ipotesi, invece, di esonero dall’apposizione del visto di conformità, occorre barrare l’apposita casella, denominata “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, all’interno del frontespizio.
Tale esonero, entro il limite di 50.000 euro, è previsto per tutti i soggetti che applicano gli Isa e che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 26 aprile 2021; ossia livello 8, in relazione al 2020, o 8,5 come media semplice degli anni 2019 e 2020.