Legale rappresentante dell’associazione sempre responsabile per le obbligazioni tributarie
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta e firmatario della dichiarazione è sempre responsabile, solidamente con l’associazione stessa, per le obbligazioni tributarie, indipendentemente dalla prova della concreta ingerenza nell’attività gestoria dell’associazione.
È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8525, depositata ieri, 16 marzo.
L’Agenzia delle entrate notificava alcuni avvisi di accertamento ad un’associazione non riconosciuta ed al suo legale rappresentante.
A seguito di impugnazione la CTP accoglieva il ricorso proposto dal suddetto legale rappresentante, e la CTR rigettava le doglianze dell’Amministrazione finanziaria non ritenendo provata l’effettiva attività svolta dallo stesso ed escludendo che la mera carica formale rivestita potesse assume rilievo ai fini della responsabilità.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha quindi ritenuto necessario richiamare alcuni suoi precedenti orientamenti, tutti univoci nel ritenere che, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (prevista dall’articolo 38 cod. civ.) è collegata alla concreta ingerenza nell’attività dell’ente e trascende quindi la posizione astrattamente assunta dal soggetto.
Tuttavia, ciò non esclude che “per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidamente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettiva ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cassazione, n. 5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015, 2169/2018).
Correttamente, quindi, nel caso in esame l’Agenzia delle entrate ha individuato quale responsabile in solido dei tributi e delle relative sanzioni, insieme all’Associazione, il legale rappresentante della stessa, sottoscrittore delle dichiarazioni dei redditi trasmesse.
Il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, pertanto, non può ritenere esclusa la responsabilità solidale semplicemente rilevando la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’associazione.
Da un lato, infatti, assume rilievo il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, e, dall’altro, vanno comunque considerati i poteri che le norme attribuiscono al rappresentante fiscale. Quest’ultimo, infatti, è chiamato a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi, effettuando eventuali rettifiche ove necessarie, provvedendo altresì al pagamento delle imposte.
Se per la figura del legale rappresentante la responsabilità solidale scatta a prescindere dalla concreta ingerenza (nel caso di obbligazioni tributarie) lo stesso non può dirsi per i membri del Consiglio direttivo, i quali risponderanno solidamente con l’associazione solo nel caso in cui sia dimostrata la direzione della complessiva gestione associativa nel periodo d’imposta (sul punto si veda anche Cassazione, n. 25650/2018).