Aspetti critici della “sanatoria” R&S
di Debora ReverberiA oltre quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), che ha introdotto all’articolo 5, commi 7-12 una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., permangono molti aspetti critici che rischiano di vanificarne l’attrattività per le imprese.
La “sanatoria” persegue la duplice finalità di deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e favorire il recupero spontaneo del credito d’imposta R&S maturato nei periodi 2015-2019 e “indebitamente” fruito in relazione a errori commessi dal contribuente in buona fede, nell’ambito di un quadro di regolamentazione e prassi altamente complesso.
L’accesso alla procedura è precluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi e di assenza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
In attesa della pubblicazione del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’accesso alla procedura, sussistono molte incertezze circa l’effettiva convenienza della “sanatoria”.
Il principale elemento di appeal, eliminazione di sanzioni e interessi a parte, risiederebbe nell’esclusione dalla punibilità per il reato tributario di indebita compensazione, di cui all’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000, previsto in caso di compensazioni annuali superiori a 50.000 euro.
Tale beneficio è subordinato al corretto perfezionamento della procedura di riversamento, che si verifica con l’integrale versamento delle somme dovute ovvero:
- entro il 16.12.2022 in caso di versamento in unica soluzione;
- entro il 16.12.2024 in caso di versamento in tre rate annuali di pari importo.
Dal raffronto fra le tempistiche di perfezionamento della “sanatoria” e i termini di prescrizione del reato previsti in 6 anni ovvero in 7 anni e 6 mesi in presenza di cause interruttive, molti illeciti penali risulterebbero già prescritti, vanificando così il principale elemento di appeal della procedura.
La “sanatoria” è accessibile anche in caso di crediti R&S già oggetto di contestazione dell’ente accertatore alla data del 22.10.2021, data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, purché l’indebito utilizzo non sia stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi a tale data.
Tuttavia il Decreto Fiscale non disciplina la gestione dei procedimenti penali in corso e delle notizie di reato alla procura: l’accesso alla “sanatoria” non avrebbe effetti immediati per l’imprenditore già iscritto nel registro degli indagati, che vi permarrebbe fino al perfezionamento della procedura.
Per tutti quei contribuenti i cui crediti R&S non siano stati oggetto di contestazione vi è peraltro il timore che l’accesso alla procedura si traduca in un’autodenuncia con automatico flusso di notizie di reato alle procure e iscrizione degli imprenditori nei registri degli indagati.
Inoltre, la norma istituiva legittima l’Agenzia delle entrate ad accertare autonomamente condotte fraudolente a “sanatoria” avviata, esponendo il contribuente al rischio di decadenza dalla procedura in qualsiasi momento, con acquisizione delle somme eventualmente già versate a titolo di acconto sugli importi dovuti.
In caso di crediti contestati con atti di recupero già impugnati o di imminente impugnazione sussistono i seguenti ulteriori elementi di criticità:
- la procedura non prevede la sospensione dei termini e ne deriva l’obbligo di impugnazione degli atti di recupero notificati;
- la procedura non disciplina la sorte delle somme eventualmente già versate in pendenza di giudizio.
In relazione alle somme versate in pendenza di giudizio non è chiaro se sia possibile:
- scomputare dall’importo del credito oggetto di riversamento le intere somme versate nell’ambito della riscossione frazionata a titolo di imposte, sanzioni e interessi;
- scomputare dall’importo del credito oggetto di riversamento solo le somme versate a titolo di imposte.
Si assuma ad esempio il caso di un’impresa che abbia subìto una contestazione per credito inesistente pari a 10.000 euro, con sanzioni applicate in misura pari al 100% per 10.000 euro e interessi pari a 200 euro, per un totale di euro 20.200.
Si ipotizzi che in relazione alla rateazione in corso al momento della “sanatoria” il contribuente abbia versato 4.000 euro a titolo di imposta, 4.000 euro a titolo di sanzioni e 80 euro a titolo di interessi, per un totale di 8.080 euro.
Le soluzioni prospettabili a seguito dell’accesso alla “sanatoria” sono due:
- scomputo integrale delle somme versate, nel qual caso l’importo dovuto nella “sanatoria” ammonterà a 000 – 8.080 = 1.920 euro;
- scomputo parziale delle somme versate, nel qual caso l’importo dovuto nella “sanatoria” ammonterà a000 – 4.000 = 6.000 euro.
In attesa dell’effettiva operatività della procedura, auspicando i chiarimenti necessari a una valutazione di opportunità in tempo utile per l’accesso alla “sanatoria”, si rammentano gli step normativamente previsti:
- entro il 31.05.2022, pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione;
- entro il 30.09.2022, invio del modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate;
- entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali rispettivamente entro il 16.12.2022-2023-2024, riversamento dell’importo del credito utilizzato in compensazione e indicato nella comunicazione, senza avvalersi della compensazione di crediti d’imposta.
Il versamento rateale è precluso nel caso di indebito utilizzo del credito già constatato con un atto di recupero non ancora divenuto definitivo.