La detraibilità delle spese di istruzione universitaria
di Luca MambrinL’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali distinguendo:
- le somme corrisposte per la frequenza di corsi presso università statali, le quali sono interamente detraibili;
- le somme corrisposte per la frequenza ad università non statali italiane le quali possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 23.12.2021 con il quale vengono stabiliti gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l’anno 2021.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato D.M. la spesa detraibile relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata in base a ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l’ateneo, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:
Area disciplinare | NORD | CENTRO | SUD |
Medica | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
Sanitaria | € 3.900 | € 2.900 | € 2.700 |
Scientifico-tecnologica | € 3.700 | € 2.900 | € 2.600 |
Umanistico – sociale | € 3.200 | € 2.800 | € 2.500 |
Nell’allegato 1 al decreto è possibile individuare le classi di laurea (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello sono detraibili nell’importo massimo desunto dalla seguente tabella:
Spesa massima detraibile | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 L. 549/1995, mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del Miur deve essere ricompresa anche l’imposta di bollo.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Miur;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati;
- corsi Statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’agevolazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. n. 249 del 10.09.2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal D.Lgs. 59/2017.
La detrazione invece non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”;
- le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Infine, si ricorda che per questa tipologia di spesa la detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo del contribuente. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.