Cinque per mille anno finanziario 2022: al via le iscrizioni per gli enti sportivi
di Luca CaramaschiCon la pubblicazione del D.P.C.M 23.07.2020 (G.U. n. 231 del 17.09.2020), previsto dall’articolo 4 D.L.gs. 111/2017, viene data attuazione alla Legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille.
Va tuttavia precisato che tra i soggetti che potranno accedere la beneficio non vi saranno solo i nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets), per i quali viene stabilita la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma anche altri soggetti (come nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche che non opteranno per l’iscrizione nel Runts), che continueranno ad avere come riferimento l’Agenzia delle Entrate e per i quali troveranno applicazioni differenti regole applicative.
Le nuove regole per gli Enti di Terzo Settore (Ets)
Il citato D.P.C.M. 23.07.2020 va ad abrogare e sostituire i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:
- il D.P.C.M. 23.04.2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
- il D.P.C.M. 07.07.2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 154, L. 190/2014 (la Legge di bilancio per l’anno 2015).
Con il nuovo decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento dei soggetti interessati:
- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2022 il termine di scadenza è l’11 aprile 2022 in quanto il 10 aprile cade di domenica.
Ai fini della decorrenza delle citate disposizioni, l’articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020 ha espressamente previsto che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Pertanto, attesa l’intervenuta l’operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets) non ha trovato applicazione per l’anno 2021 ma avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022 per Odv, Aps e Onlus.
Con riferimento alle Onlus, tuttavia, pur se trattasi di soggetti da considerarsi per certi aspetti come “Ets di diritto”, il Decreto “Milleproroghe” (D.L. 228/2021), stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuino ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (D.P.C.M. 23.07.2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare ad essere presentate all’Agenzia delle entrate.
Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Pertanto, allo stato attuale (anno finanziario 2022) i soggetti destinatari delle nuove disposizioni sono di fatto le sole Odv e Aps, atteso che solo per esse è realmente iniziato il percorso di trasmigrazione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Come già detto in precedenza, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli Enti di Terzo Settore), per ottenere l’accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell’Ufficio del Runts e non più all’Agenzia delle Entrate.
Le regole per le associazioni sportive dilettantistiche
Diversamente da quanto previsto per i nuovi Ets (per ora solo Odv e Aps per le ragioni in precedenza descritte) la possibilità di fare ricorso all’agevolazione del 5 per mille per le associazioni sportive dilettantistiche sconta la verifica di specifici requisiti.
Possono infatti presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), e articolo 6 D.P.C.M. 23.07.2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:
- riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
- che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate.
In base a quest’ultima, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – Asd” è disponibile sul sito del Coni, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell’Agenzia.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell’elenco permanente 2022 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2021) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2022.
Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l’anno finanziario 2022, come accaduto per l’anno 2021, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.
Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)
Le associazioni sportive hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 anche se non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide – codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “Remissione in bonis”).
Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (11 aprile 2022).
Il calendario 2022 per le Asd
ADEMPIMENTI | TERMINI |
Domanda iscrizione | Da 9 marzo a 11 aprile |
Pubblicazione elenco provvisorio | Entro 20 aprile (*) |
Correzione domande | 2 maggio |
Pubblicazione elenco definitivo | 10 maggio (*) |
Regolarizzazione domande | 30 settembre 2022 |
(*) Sito web Agenzia Entrate e sito web Coni