25 Marzo 2022

Notaio libero dall’imposta versata dalla società e poi rimborsata

di Angelo Ginex
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9538, depositata ieri 24 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di imposta di registro e responsabilità solidale del notaio rogante.

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta proporzionale di registro relativa ad atti di fusione per incorporazione di alcune società, notificata ad una contribuente in qualità di erede del notaio rogante. Il titolo, divenuto definitivo, in esecuzione del quale veniva notificata la citata cartella, era costituito da una sentenza della Corte di Cassazione, favorevole all’amministrazione finanziaria, che a suo tempo aveva intimato al citato notaio il pagamento della maggiore imposta.

A seguito dell’impugnazione di tale cartella, la contribuente risultava vittoriosa all’esito di entrambi i gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’imposta di registro relativa alle operazioni di fusione in contestazione era stata pagata dalla società, per cui la pretesa dell’Ufficio di un nuovo versamento era illegittima.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo, l’Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione degli articoli 1306 e 2909 cod.civ., articoli 99 e 112 c.p.c., articolo 57 D.P.R. 131/1986, in quanto era stato evidenziato che la somma dovuta a titolo d’imposta era stata pagata dalla società contribuente e non dal notaio rogante, coobbligato in solido, e che detta somma era stata anche rimborsata, all’esito del contenzioso instaurato dalla ridetta società.

Con il secondo motivo, l’Agenzia lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 cod.civ., poiché il giudice di appello non aveva considerato che il notaio rogante, in virtù di quanto disposto dall’articolo 57 D.P.R. 131/1986 e della citata sentenza della Corte di Cassazione, era personalmente obbligato ad eseguire il pagamento dell’imposta di registro, non essendo liberatorio quello effettuato dalla società coobbligata.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria, ritenendo infondate le suesposte doglianze.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’intervenuto pagamento integrale dell’imposta di registro da parte della società al momento del rogito, anche se tale imposta gli è stata successivamente rimborsata per effetto di un giudicato sfavorevole all’amministrazione finanziaria, rende illegittima la pretesa richiesta al notaio rogante.

Infatti, sebbene la responsabilità solidale del notaio rogante trovi fondamento e ragione pratica nella funzione di garanzia del credito dell’erario ex articolo 64, comma 3, D.P.R. 600/1973, non può revocarsi in dubbio che questi rimanga estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto.

Altrimenti detto, il notaio rogante rimane terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto passivo del tributo, non assumendo la qualità di titolare dell’obbligazione d’imposta, sicché questi non può essere chiamato a pagare l’imposta di registro prima versata dalla società e poi alla stessa rimborsata.

Inoltre, la responsabilità solidale del notaio, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 131/1986, non si estende al versamento delle imposte complementari e suppletive, rimanendo limitata alle imposte principali.

Pertanto, con il pagamento dell’imposta di registro da parte della società, l’obbligazione tributaria deve considerarsi adempiuta e si esaurisce la funzione di garanzia del notaio, che diventa quindi libero dall’obbligazione tributaria da questa assolta, anche se successivamente l’amministrazione finanziaria sia tenuta al rimborso.

In definitiva, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia ritenendo conforme ai suesposti principi la sentenza della CTR dalla stessa gravata, così sconfessando la tesi incentrata sulla autonomia dell’obbligazione a carico del notaio rogante e sulla irrilevanza del pagamento effettuato dalla società coobbligata.