La verifica della continuità aziendale: possibili implicazioni dal Codice della Crisi
di Massimo BuongiornoLa verifica della continuità aziendale nel bilancio solare 2019 e 2020 è stata effettuata secondo le norme transitorie previste dall’articolo 7 D.L. 23/2020 e dall’articolo 38-quater D.L. 34/2020 che prevedevano, per i bilanci ancora non approvati alla data del 23 febbraio 2020, la facoltà di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio e quindi inerenti gli effetti economici della pandemia e, per quelli successivi, l’effettuazione della verifica sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente.
L’Organismo Italiano di Contabilità con il documento interpretativo 8 ritiene che ove la continuità aziendale fosse verificata al 31 dicembre 2019 essa si presume esistente nei bilanci successivi ovvero quelli solari 2019 e 2020 e per i non solari comunque in corso al 31 dicembre 2020.
Questa facoltà non è stata estesa ai bilanci in corso al 31 dicembre 2021 sicché la verifica della continuità deve avvenire in modo ordinario secondo quanto previsto in applicazione dall’articolo 2423-bis, comma 1 numero 1, cod. civ. e nei paragrafi 21-24 di OIC 11.
Secondo OIC vi è continuità aziendale in presenza di un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Si intende qui approfondire la situazione nella quale la capacità prospettica di produrre reddito sia soggetta ad una significativa incertezza.
In tale caso, OIC 11 consente alla società di continuare ad utilizzare i principi contabili in continuità ma in nota integrativa è necessario fornire una informativa specifica in merito ai fattori di rischio che tale incertezza generano, le assunzioni sottostanti e le situazioni specifiche per le quali si ritiene che il reddito sia a rischio. L’informativa dovrà essere integrata riportando in sintesi i piani futuri che permettono di far fronte a tale incertezza e quindi di preservare la capacità di produrre reddito. Non si forniscono indicazioni in merito al grado di formalità e all’articolazione che i piani devono avere ma essi costituiscono un elemento comunque essenziale per sostenere la continuità aziendale.
Ove si consideri che al successivo paragrafo 22, OIC 11 tratta del caso, già estremo, nel quale non vi siano alternative alla cessazione dell’attività ne risulta evidente che le situazioni di incertezza sono potenzialmente molto ampie e pongono dubbi in merito a come distinguere quelle significative da quelle che non lo sono.
A tale proposito può venire in aiuto il nuovo testo, ancora in bozza, dello schema di decreto legislativo modificativo del D.Lgs. 14/2019 che contiene il Codice della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese. Tale testo, approvato in vie preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, è profondamente diverso da quello attuale, anche in accoglimento della direttiva comunitaria “Insolvency”.
In particolare, l’articolo 3 viene modificato per meglio definire l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che l’imprenditore collettivo deve adottare ai sensi dell’articolo 2086, comma 2, cod. civ. per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie per farvi fronte.
Sul punto molto si è scritto quando tale norma è entrata in vigore nel marzo 2019, soprattutto per chiarire meglio proprio l’aspetto dell’effettiva adeguatezza ora definita nel nuovo testo come tale da consentire di:
- rilevare eventuali squilibri economici, finanziari e patrimoniali;
- verificare la non sostenibilità dei debiti rispetto alla capacità futura di produrre flussi di cassa da destinare al rimborso e l’assenza di continuità aziendale;
- effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento introdotto dal D.L. 118/2021.
Al punto 2, la norma richiede anche di verificare gli indici di allarme che vengono definiti al comma 4 dell’articolo 3 del nuovo testo in corso di approvazione (attualmente all’esame delle commissioni camerali).
Tali indici riguardano:
- il debito scaduto da più di trenta giorni verso dipendenti per retribuzioni che non deve superare la metà del costo mensile per retribuzioni;
- il debito scaduto da più di novanta giorni verso fornitori che non deve superare l’ammontare dei debiti non scaduti;
- il debito scaduto o sconfinante da più di sessanta giorni verso le banche che non deve superare il 5% dell’esposizione complessiva;
- il debito verso l’Inps per contributi previdenziali scaduto da più di novanta giorni superiore al 30% di quelli dell’esercizio e superiore ad euro 15.000 (per le sole imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati), il debito verso l’Inail per premi assicurativi scaduti da più di novanta giorni e superiore ad euro 5.000, il debito per Iva risultante dalla comunicazione periodica scaduto e non versato superiore ad euro 5.000 ed infine il debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di novanta giorni superiore, per le società di capitali, ad euro 500.000.
Il ricorrere di uno o più dei suddetti indici di allarme (si sottolinea ancora non definitivi) può essere interpretato come una significativa incertezza, quanto meno potenziale, posto che la difficoltà a soddisfare regolarmente le obbligazioni non può che derivare da una contrazione della capacità reddituale e della conseguente generazione di flussi di cassa.
Da valutare quindi con estrema attenzione, anche ai fini delle potenziali responsabilità degli amministratori, i casi nei quali, in presenza del superamento di una o più soglie, non si intenda fornire in nota integrativa alcuna informazione in merito alle significative incertezze circa la capacità prospettica di produrre reddito.