Ancora sul bilancio della holding statica
di Ennio VialUn intervento pubblicato qualche giorno fa sul tema del bilancio della holding statica ha stimolato alcune osservazioni da parte dei lettori, di cui ovviamente ringrazio, che offrivano anche spunti per trovare una soluzione razionale ad una disciplina che è caratterizzata dalla palese incongruenza di dover redigere la relazione sulla gestione per una entità statica.
Ricordo che tutto parte dal nuovo comma 5 dell’articolo 2435 ter cod. civ. introdotto ad opera dell’articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021, il quale prevede che «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».
Personalmente, avevo ipotizzato una lettura dell’espressione “dal sesto comma” come riferita al comma in oggetto e ai successivi.
Con questo approccio viene compreso il comma 7 relativo alla relazione della gestione ma, purtroppo, anche il comma 8 relativo alla possibilità di evitare, per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, il costo ammortizzato.
Invero, possiamo leggere la norma, peraltro in modo forse più opportuno, come riferita alle disposizioni contenute esclusivamente nel comma 6, salvandoci quindi dalla relazione sulla gestione del comma 7.
Non ci credo: ci siamo liberati della relazione sulla gestione!
Ci rimane solo il comma 6 secondo cui “Le Società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.
L’interpretazione ha anche un senso: si preclude una limitazione all’informativa sulle operazioni con le parti correlate ad un soggetto “delicato” come la holding. Invero stiamo parlando di holding statica per cui, forse, non vi saranno particolari operazioni da segnalare.
Ma un dubbio si insinua ora nella mente: qual è il comma 6 menzionato dalla norma?
Molti testi, infatti, compreso quello che avevo in mano, prevede la relazione al comma 7 in quanto riserva il comma 4 alla previsione, ora abrogata, secondo cui “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”.
Invero, i commi del codice civile non sono numerati e l’abrogazione di uno fa slittare i successivi facendoli avanzare di una posizione verso la vetta.
Con queste precisazioni possiamo quindi ritenere che il riferimento al comma 6 sia quello della relazione sulla gestione. Evitando, inoltre, invasioni nei commi successivi, possiamo lasciare tranquilla la deroga al principio del costo ammortizzato prevista per i bilanci abbreviati, che deve ritenersi quindi confermata anche per le holding statiche.
Tutto sembra ora più coerente se non il fatto che rinunciamo alla speranza di allontanare dalla nostra vita la relazione sulla gestione.
Torna l’incubo del tema in classe alle elementari. Ma quanto deve essere lungo il tema?
1 Aprile 2022 a 8:35
Buongiorno,
temo purtroppo che non sia possibile liberarsi dall’obbligo di redigere la relazione sulla gestione.
Dico questo perché l’articolo 24 della Legge 238/2021 (quello che ha modificato appunto il 2435-ter), al comma 2 lettera b) afferma “all’articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>. Poiché il quarto comma originario dell’articolo 2435-bis è quello abrogato, il dettato normativo si riferisce (chiamandolo quarto) a quello che originariamente era il quinto comma, e ciò è anche confermato dal testo che viene modificato.
Questo mi induce a ritenere che quando il nuovo comma 5 dell’articolo 2435-ter fa riferimento al sesto comma del 2435-bis, si riferisca in effetti all’originario comma 7, che è proprio quello -purtroppo – che prevede l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione.
Cordiali saluti.
SC
2 Aprile 2022 a 9:22
La ricostruzione è (purtroppo) correttta.
Non vi libererete così facilmente di me! disse la relazione sulla gestione…
La ringrazio per l’intervento
1 Aprile 2022 a 9:48
Buongiorno dottor Vial, dove si dice “le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”, s’intende che se un’impresa che detiene esclusivamente partecipazioni esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cc non può essere definita holding statica? Grazie per la risposta
2 Aprile 2022 a 9:18
Io condivideri la tesi. La direzione e coordinamento dovrebbe escludere la natura di holding statica. Si tratta però di capire il confine tra valorizzazione (amessa per ricadere nella disciplina) ed il coinvolgimento nella gestione (non ammesoso).
Non ci resta che attendere ulteriori interpetazioni che dovessero uscire.
1 Aprile 2022 a 10:30
Grazie Vial.
In effetti esistono dei riferimenti “normativi” di rango inferiore (non so se esiste una legge) che dettano i principi di bona stesura delle norme.
Per esempio la Circolare del Presidente del Senato qui: https://www.senato.it/istituzione/circolari-del-presidente/regole-raccomandazioni-formulazione-tecnica-testi-legislativi.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri qui: https://www.senatoragazzi.it/media/materiali/Guida_redazione_testi_normativi.pdf.
E poi varie emesse da Regioni Comuni eccetera.
Il principio che se ne ricava è in effetti:
Se la legge interessata alla modifica ha i commi numerati quando si abroga un comma gli altri mantengono posto e numerazione
Se la legge interessata alla modifica non ha i commi numerati allora l’abrogazione provoca lo slittamento e la rinumerazione dei commi
Andando a cercare il Codice Civile in Gazzetta Ufficiale (versione digitalizzata sul sito ufficiale della Gazzetta – chissà come era il cartaceo) in effetti espone commi non numerati.
Bisognerebbe spiegare la cosa anche a OIC che nell’OIC 12 quando riproduce l’art. 2435-bis numera i commi 1, 2, 3, 5, 6 eccetera cioè salta il 4° mantenendogli il posto, col risultato che il 6 comma parla di parti correlate non di relazione sulla gestione.
Grazie dell’attenzione.
FC
2 Aprile 2022 a 9:24
Ringrazio per le interessanti e utili osservazioni.
Ad ogni modo la relazione sulla gestione ha vinto ….