Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – prima parte
di Emanuel MonzeglioL’articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), convertito dalla L. 15/2022, ha modificato il Decreto “Liquidità” – nello specifico l’articolo 6, comma 1 – estendendo la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021. Tale modifica si pone in continuità con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021.
La novellata disposizione, originariamente contenuta nell’articolo 6 del Decreto “Liquidità”, consente alle società di avvalersi – in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 – della sospensione degli obblighi civilistici di riduzione del capitale (per perdite) e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo previsto dalla legge, a far data dal 1° marzo 2022 ovvero l’entrata in vigore della L. 15/2022.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) in data 25 marzo 2022 hanno pubblicato un documento di ricerca che aggiorna la precedente analisi condotta sulle “disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”.
In primo luogo, il documento chiarisce che le decisioni assunte in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, essendo state prese in conformità alla legge vigente a quel tempo, continuano a dispiegare i propri effetti fino alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (2026 o 2027 se non coincide con l’anno solare), indipendentemente dal fatto che la società prenda la decisione di “sterilizzare” le nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
Inoltre è necessario precisare che, a parere del CNDCEC e FNC, secondo l’orientamento prevalente a cui si è aderito, avvalorato dalle nuove disposizioni, la locuzione “perdite emerse nell’esercizio in corso” sembra potersi riferire alle “nuove” perdite, ovvero quelle che trovano rappresentazione contabile per la prima volta nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
Le perdite rilevanti per la c.d. “sterilizzazione”, come da constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono solamente quelle che incidono sul capitale, dopo aver utilizzato nell’ordine prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, seguite da quelle legali e da ultimo il capitale sociale.
La nuova proroga, qualora la società intenda avvalersi del regime di favore per sospendere gli obblighi civilistici in relazione alle perdite emerse nel corso dell’esercizio 2021, impone delle cautele sia sull’organo amministrativo sia sull’organo di controllo.
In particolare l’attenzione dovrà focalizzarsi principalmente nei casi in cui la società abbia già beneficiato della “sterilizzazione” delle perdite emerse nel corso dell’esercizio 2020.
Invero, sebbene tali perdite restino sterilizzate fino al quinto esercizio successivo, l’emersione di nuove e rilevanti perdite, che possano ridurre il capitale al di sotto del minimo legale, potrebbe essere indice dell’emersione di una crisi che la “semplice” posticipazione degli obblighi civilistici non risolverebbe e, anzi, potrebbe portare ad un ulteriore aggravamento della situazione di squilibrio economico-patrimoniale. Il tutto considerando che le perdite, seppur “sterilizzare”, esistono effettivamente.
L’onere, in capo agli amministratori, è quello di redigere la propria relazione, ai sensi dell’articolo 2446 cod. civ., con particolare attenzione agli sviluppi futuri programmabili nel corso dei cinque esercizi successivi. Quando le perdite sono determinate in sede di approvazione del bilancio, la relazione potrà essere inclusa nel progetto di bilancio – andando ad integrare i contenuti già indicati nella nota integrativa – e specificatamente nella relazione sulla gestione.
Sull’organo di amministrazione permane l’obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita, la loro natura, l’origine, le condizioni in cui versa la società e prospettare la soluzione di avvalersi della possibilità di rinviare al quinto esercizio successivo l’adozione delle delibere pertinenti e conseguenti degli obblighi civilistici, fornendo indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento di tali perdite.
Questo non esonera gli amministratori dal fornire indicazioni puntuali circa i provvedimenti già adottati e la pianificazione economico-finanziaria da intraprendere nel quinquennio di riferimento.
Inoltre, dovrà necessariamente essere evidenziata anche l’eventuale “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Il fine della normativa fin qui descritta è proprio quello di “evitare” che le imprese colpite dalla crisi pandemica si avviino inesorabilmente verso una procedura liquidatoria, consentendo invece di continuare a gestire la società secondo i criteri ordinari e non secondo criteri meramente conservativi, anche in presenza di patrimonio netto negativo.
In ragione di ciò, risulta molto delicato il ruolo degli amministratori. Infatti, in capo ad essi permane l’obbligo di monitorare l’andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione nonché di muoversi attivamente per il recupero della continuità aziendale.
In conclusione possiamo quindi affermare che, visto l’attuale scenario economico, la deliberazione della sospensione degli obblighi ex articoli 2447 e 2482-ter cod. civ. dovrebbe essere assunta sulla base di attente previsioni, il più possibile prudenti ed equilibrate.