13 Aprile 2022

Entro il 2 maggio la comunicazione dei compensi riscossi dalle strutture sanitarie private

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

L’articolo 1, commi da 38 a 42, L. 296/2006, ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private.

In particolare ai sensi del comma 38, la riscossione dei compensi dovuti per tali attività deve essere effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali devono provvedere a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

Inoltre, le stesse strutture sanitarie devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 13.12.2007 sono stati definiti i termini e le modalità per la comunicazione in esame nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione della norma.

Le disposizioni in argomento prevedono che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di “incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo”. L’obbligo è posto in capo alle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.

Per strutture sanitarie private s’intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.

Per attività medica e paramedica s’intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute.

Nella risoluzione 171/E/2007 l’Agenzia ha chiarito che odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, non possono essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione oggetto della presente consulenza, mentre esulano dall’ambito applicativo le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. Egualmente, esulano dall’ambito applicativo della norma le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, poiché in questo caso il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Nella risoluzione 160/E/2008 è stato invece chiarito che ai fini del corretto adempimento degli obblighi connessi alla riscossione accentrata non è necessario che la struttura sanitaria sia in possesso della fattura rilasciata dal professionista (inviata alla cassa autonoma di assistenza sanitaria) ma è sufficiente che la medesima struttura annoti “nelle scritture contabili o in apposito registro” gli estremi della fattura emessa dal professionista destinatario del pagamento, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest’ultimo che il pagamento, per i motivi dallo stesso indicati, sarà eseguito da un terzo (società di assicurazioni o cassa di assistenza sanitaria) rilasciando, eventualmente, al paziente apposita attestazione.

Devono essere oggetto di comunicazione, oltre ai dati identificativi delle strutture sanitarie private anche:

  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche che ha svolto l’attività nella struttura sanitaria privata;
  • l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.

La comunicazione relativa all’anno 2021 deve essere trasmessa telematicamente (o direttamente o tramite un intermediario abilitato) entro il prossimo 02.05.2022, in quanto la scadenza originaria del 30.04 cade di sabato e il 01.05 è domenica.

La comunicazione va effettuata utilizzando il modello SSP, composto dal Frontespizio e dal quadro A.

Si considerano non trasmessi, qualora il file che contiene i dati sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui agli allegati tecnici del decreto 31.07.1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo previsto;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998.

L’esistenza di una delle cause di scarto è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto; si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i predetti cinque giorni.

Infine in caso di omessa/incompleta/non veritiera trasmissione dei dati la sanzione applicabile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 va da 250 euro a 2.000 euro.