In scadenza il 2 maggio il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022
di Luca CaramaschiParte con la scadenza del 2 maggio 2022 (cadendo l’ordinaria scadenza del 30 aprile di giorno festivo) l’adempimento che riguarda la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022, utilizzabile dai contribuenti che – a determinate condizioni – possono utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso.
Scatta con questo prima scadenza del 2022 il recepimento, nelle istruzioni alla compilazione del modello, della novità consistente nella modifica prevista dalla Legge di Bilancio 2022 relativa all’incremento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, che è stato portato a 2 milioni di euro (in luogo del precedente limite di 700.000 che saliva ad un milione di euro per particolari categorie di soggetti).
Conseguentemente risultano aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Viene, infine, aggiornata nel modello l’informativa sul trattamento dei dati personali che ora fa riferimento agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.
Chi può presentare il modello TR
Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:
- aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato;
- operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.
Quando si può utilizzare il credito
Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L’utilizzo è infatti possibile:
- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.
Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale
Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).
La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale, che resta distinto e autonomo rispetto ai crediti emergenti dai modelli TR) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).
La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline.
Termini di presentazione 2022
I trimestre -> entro il 2 maggio 2022
II trimestre -> entro il 22 agosto 2022
III trimestre -> entro il 31 ottobre 2022
Quando serve il visto di conformità
Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
Con riferimento ai rimborsi, invece, fino all’ammontare di credito pari a 30.000 euro non è richiesta alcuna garanzia, mentre, per il credito Iva trimestrale eccedente l’importo di 30.000 euro, è invece possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.
In particolare, con riferimento alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:
- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012;
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
- da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall’obbligo di presentazione della garanzia:
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss. D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.