Il credito d’imposta per le imprese energivore in sintesi
di Francesca Dal PortoL’articolo 15 del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta.
L’obiettivo è quello di garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.
L’agevolazione riguarda le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
In questi casi, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Ma cosa si deve intendere per imprese energivore?
Il D.M. 21.12.2017, all’articolo 3 precisa che le Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni sono quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (tra questi, ad esempio, produzione di succhi di frutta e ortaggi, produzione di oli e grassi, preparazione e filatura fibre tessili, fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento, confezione di abbigliamento in pelle, taglio e piallatura del legno, fabbricazione di pasta-carta, fabbricazione di carta e di cartone, fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di coloranti e pigmenti, fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati, fabbricazione di vetro piano, fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, ecc.);
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 D.L. 83/2012.
Non accedono invece alle agevolazioni di cui al decreto in questione le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Il credito d’imposta attribuito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta non rileva neanche ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”.
Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.