Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche: disciplina e sanzioni
di Clara PolletSimone DimitriGli obblighi di trasparenza delle imprese ed associazioni, introdotti dalla L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) consistono nella pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente (articolo 1, commi 125 e 125-bis).
I benefici economici sono oggetto di monitoraggio se di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a 10.000 euro.
In particolare, l’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013.
La disciplina è stata riformulata con l’articolo 35, comma 1, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019, che ha sostituito i citati commi (da 125 a 129), con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. Tali modifiche normative sono state introdotte a causa delle difficoltà interpretative delle precedenti disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.
Il quadro normativo così ricostruito dispone, ad oggi, obblighi distinti per associazioni ed imprese.
Le prime – associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, associazioni, Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri – sono chiamate a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (articolo 1, comma 125, L. 124/2017).
Le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, devono rispettare inoltre una specifica disciplina che detta tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo (articolo 1, comma 125-bis, L. 124/2017). I soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ai sensi dell’articolo 2195 cod. civ. – devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai soggetti sopra richiamati.
Per i soggetti, invece, che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – l’obbligo di trasparenza può essere assolto, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi su propri siti Internet, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
L’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, L. 124/2017 prevede che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Tali sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 ma l’operatività di tale disposizione è stata più volte prorogata.
Con l’articolo 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 è stato previsto un primo slittamento del termine per l’applicazione delle sanzioni: “in riferimento all’anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2022”.
In seguito, l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L. 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) l’applicabilità delle sanzioni in argomento, irrogate per l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
L’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe introduce, inoltre, un’analoga proroga anche per l’anno 2022: per quest’anno, le sanzioni previste dalla L. 124/2017 in caso di inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, trova applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.
La legge impone pertanto la restituzione entro novanta giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo (si veda dossier di documentazione n. 492/4 A.S. n. 2536 del Senato).
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ai sensi dell’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
La disposizione, dunque, demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio.
Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla L. 689/1981.