20 Aprile 2022

Riduzione del capitale per perdite e relazione degli amministratori – seconda parte

di Emanuel Monzeglio
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La scheda di FISCOPRATICO

Facendo seguito alla prima parte (vedasi articolo “Obblighi informativi in materia di riduzione di capitale: la relazione degli amministratori”) soffermiamo ora l’attenzione sull’obbligo di informativa a cui è tenuto il collegio sindacale nel caso di “sterilizzazione” delle perdite d’esercizio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Decreto “Liquidità”, così come prorogato dall’articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021.

L’organo di controllo della società è tenuto, ai sensi dell’articolo 2446, comma 1 o dell’articolo 2482-bis,comma 2, cod. civ., a predisporre le proprie osservazioni scritte alla relazione degli amministratori.

Infatti, secondo le “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” (norma 10.2), il collegio sindacale che non sia incaricato della revisione legale è tenuto a valutare con attenzione l’opportunità dell’operazione in esame, in particolare:

  • valutare le ragioni che hanno determinato le perdite e se queste sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
  • esaminare i criteri di valutazione adottati tenendo in considerazione il presupposto della continuità aziendale;
  • soffermarsi sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.

Risulta quindi evidente l’importanza del ruolo svolto dal collegio sindacale nello svolgimento dei propri doveri di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 cod. civ..

Il collegio sindacale, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica del going concern, dovrà verificare attentamente – con valutazioni ragionevoli e prudenti – che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo amministrativo.

A tal proposito, i sindaci – nelle proprie osservazioni – dovranno prendere atto delle determinazioni a cui è pervenuto l’organo di amministrazione e valutare che i contenuti della propria relazione siano soddisfacenti rispetto alla corretta individuazione delle perdite oggetto di “sterilizzazione”, esprimendosi circa la ragionevolezza e la coerenza di tale relazione, sulla base della pianificazione e dei provvedimenti individuati – dagli amministratori – per recuperare l’equilibrio economico, valutando che tali proposte siano improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione.

Al pari degli amministratori, particolare attenzione dovrà poi essere posta qualora le perdite di oltre un terzo abbiano anche ridotto il capitale al di sotto del minimo legale o sia azzerato.

In questo caso i sindaci dovranno valutare con particolare cautela le soluzioni prospettate dall’organo amministrativo e che la successiva decisione dell’assemblea di rinviare la copertura della perdita 2021 sia, necessariamente, sostenuta dalla presenza di una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Anteposto che i sindaci sono tenuti a formulare le proprie osservazioni sia nel caso in cui la sospensione degli obblighi civilistici è stata programmata dagli amministratori per la prima volta, sia nel caso in cui la società l’abbia già deliberata in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, il documento di ricerca – pubblicato lo scorso 25 marzo dal CNDCEC e dalla FNC – suggerisce agli stessi di “differenziare” i contenuti delle proprie osservazioni a seconda di quanto sopra descritto.

Il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2429 cod. civ., “deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri”.

In tale relazione, e più precisamente nella sezione specifica dove è illustrata l’attività di vigilanza svolta durante l’esercizio in assolvimento ai propri doveri, dopo aver dato atto della scelta prospettata dagli amministratori di avvalersi della sospensione delle perdite ex articolo 6, comma 1, del Decreto “Liquidità”, i sindaci dovranno riassumere, altresì, i contenuti delle proprie osservazioni qualora la scelta di avvalersi della sospensione sia stata assunta nel corso dell’esercizio di riferimento.

In aggiunta a quanto succitato, prosegue il documento di ricerca, anche se le uniche perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sarebbe per lo meno opportuno che la relazione del collegio sindacale richiamasse le osservazioni rese in occasione dell’esercizio 2020, dando conto degli eventuali provvedimenti intrapresi dall’organo amministrativo nel corso del primo dei cinque esercizi di riferimento successivi.

Analoga attenzione sulla vigilanza dovrà essere prestata durante l’intero periodo di durata della sospensione degli obblighi civilistici.

Appare opportuno, ai sensi dell’articolo 2403-bis cod. civ., intensificare gli scambi di informazione con l’organo amministrativo, anche al fine di effettuare una valutazione condivisa in ordine ai provvedimenti da adottare, in particolare vagliare la percorribilità di opzioni alternative quale è ad esempio la composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021.

A questo proposito, è doveroso sottolineare come l’ordinamento fa ricadere in capo all’organo di controllo (si veda il precedente contributo “La figura dell’organo di controllo nella procedura di composizione negoziata” del 26.11.2021) il dovere di attivazione per l’emersione anticipata della crisi segnalando per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza, al fine di non incorrere in possibili e future responsabilità per mancata attivazione tempestiva.