20 Aprile 2022

Il termine di sessanta giorni post-PVC si applica anche per l’imposta di registro

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della L. 212/2000, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all’articolo 53 bis del D.P.R. 131/1986”.

È questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12412, depositata ieri 19 aprile.

Una società vedeva riqualificarsi alcune operazioni come cessione d’azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella in misura fissa versata.

Considerato che l’avviso di liquidazione era stato notificato prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione la società proponeva ricorso eccependo la nullità dello stesso avviso di liquidazione. Come noto, infatti, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La società risultava tuttavia soccombente in secondo grado, avendo la CTR escluso che la notifica prima dei previsti sessanta giorni comportasse la nullità dell’avviso.

La Corte di Cassazione, però, investita della questione è tornata a ribadire il contrario.

Richiamando alcuni precedenti orientamenti è stato innanzitutto ribadito che l’Amministrazione finanziaria è sempre gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, “la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cassazione, SS.UU., n. 24823 del 09.12.2015).

A tal proposito viene quindi evidenziato che il contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, e la violazione di detta previsione comporta la nullità dell’avviso di accertamento sia in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dedicati allo svolgimento dell’attività, ma anche laddove ricorrano c.d. “accessi istantanei”, ovvero volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento (sul punto si rinvia alla Corte di Cassazione n. 10388 del 12.04.2019).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la Corte di Cassazione ha qualificato nullo l’avviso di accertamento notificato alla società.