5 Maggio 2022

La detrazione delle spese per medicinali acquistati all’estero

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Le spese per l’acquisto di medicinali sostenute all’estero seguono il medesimo trattamento di quelle sostenute in Italia; vale a dire che sono detraibili, all’interno della dichiarazione dei redditi, al 19 per cento per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, come previsto dall’articolo 15, comma 1 lett. c), Tuir.

Ne discende che anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile reperire le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Pertanto, la spesa collegata all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da documento commerciale “parlante” (ex “scontrino parlante”), da cui risulti specificato:

  • natura del prodotto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del soggetto acquirente.

Per quel che riguarda la natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica della parola “farmaco” o “medicinale”, ossia, per esempio, delle sigle “med”, “f.co”, “otc”, “sop” e “omeopatico”.

Se, però, il farmacista estero, nonché l’esercente estero, non ha rilasciato un documento completo, il contribuente può:

  • riportare a mano, sullo stesso documento, il codice fiscale;
  • chiedere apposita documentazione dalla quale sia possibile evincere la natura, la qualità e la quantità.

Il documento relativo all’acquisto effettuato all’estero, presso farmacie, supermercati e altri esercizi commerciali o attraverso il commercio elettronico diretto, deve essere tradotto.

La traduzione, nel caso di documenti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita direttamente dal contribuente.

Diversamente, nel caso di documenti redatti in lingua diversa, è richiesta una traduzione giurata.

Fanno eccezione, per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena, i documenti redatti in sloveno; infatti, in tale ipotesi la documentazione può essere corredata da una traduzione non giurata.

Inoltre, per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Si ricorda che anche per le preparazioni galeniche (medicinali preparati in farmacia) è necessario che la spesa risulti certificata da documenti contenenti:

  • natura del prodotto;
  • qualità del prodotto (preparazione galenica);
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del soggetto acquirente.

Infine, si evidenzia che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non rientrano tra le spese sanitarie.