25 Maggio 2022

Le agevolazioni per gli under 36 e l’indicazione del credito in dichiarazione

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore ai 36 anni, l’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), ha introdotto nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.

Tali agevolazioni, grazie alla proroga effettuata a seguito dell’approvazione della Legge di bilancio per il 2022, si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

In particolare, in relazione all’ambito soggettivo, la norma prevede che le agevolazioni spettino ai giovani che, nell’anno in cui è stato stipulato l’atto, non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età e che abbiano un indicatore Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Inoltre, è necessario che gli acquirenti:

  • abbiano o stabiliscano la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiarino, nell’atto di acquisto, di non essere titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è sito l’immobile;
  • dichiarino, nell’atto di acquisto, di non essere titolari, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche da parte del coniuge, usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Eventualmente occorre vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

In merito all’ambito oggettivo, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 – abitazioni di tipo civile;
  • A/3 – abitazioni di tipo economico;
  • A/4 – abitazioni di tipo popolare;
  • A/5 – abitazioni di tipo ultra-popolare;
  • A/6 – abitazioni di tipo rurale;
  • A/7 – abitazioni in villini;
  • A/11 – abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

I benefici si estendono anche all’acquisto delle relative pertinenze classificate, o classificabili, nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 – magazzini e locali di deposito;
  • C/6 – stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;
  • C/7 – tettoie chiuse o aperte.

L’acquisto di dette pertinenze può avvenire contestualmente all’acquisto dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione.

Le agevolazioni consistono:

  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale, nell’ipotesi che la compravendita non sia assoggettata ad Iva;
  • nel riconoscimento di un credito di imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore, oltre alle esenzioni di cui al punto precedente, nell’ipotesi che la compravendita sia assoggettata ad Iva;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Non godono delle agevolazioni prima casa “under 36” i contratti preliminari di compravendita, in quanto il contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato o venire stipulato oltre i termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione.

Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.

Ai fini dell’indicazione, all’interno della dichiarazione dei redditi, del credito di imposta, occorre compilare il rigo G8, nell’ipotesi di compilazione del modello 730, o il rigo CR13, nell’ipotesi di compilazione del modello Redditi Pf.

I righi prevedono 4 colonne nelle quali indicare:

  • il credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione (colonna 1);
  • il credito di imposta maturato nel 2021 (colonna 2);
  • il credito di imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello dichiarativo (colonna 3);
  • il credito di imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della “prima casa” assoggettata ad Iva (colonna 4).

Il credito di imposta può comunque essere inserito in compensazione all’interno del modello F24, utilizzando il codice tributo 6928, denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.