No all’esenzione da imposta di successione e donazione per le partecipazioni prive dei diritti di voto
di Ennio VialLa risposta ad interpello n. 262 del 13 maggio scorso ha affrontato un caso di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990 in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito di una società a responsabilità limitata.
L’istante è socio al 98% assieme al coniuge che detiene il 2%. È interesse conferire la partecipazione in una holding di famiglia dove, tuttavia, vi saranno tipi di quote caratterizzate da diritti diversi tra loro e/o da mancanza di diritto di voto.
In sostanza, anche in deroga all’articolo 2468, commi 2 e 3, e all’articolo 2479, comma 5, cod. civ., l’attuale normativa delle S.r.l. Pmi consente di articolare in vario modo i diritti connessi alle partecipazioni in discorso.
In particolare, coesisteranno quote di categoria “A” o quote di categoria “C” le cui caratteristiche sono descritte nella successiva tabella.
Tabella n. 1 – La tipologia di quote societarie
Tipologia di quote | Categoria A | Categoria C |
Soci ammessi | Soci fondatori (l’Istante e la coniuge) e, successivamente, discendenti diretti e consanguinei dell’Istante | Chiunque anche se di fatto sono possedute dall’istante e dal coniuge |
Misura massima | 2% | 98% |
Tipologia di diritti | Tutti i diritti amministrativi e patrimoniali fatta eccezione del diritto di voto per la nomina dell’organo amministrativo | Prive del diritto di voto |
Trasmissione in caso di morte | Trasmissibili a causa di morte, con pieno effetto nei confronti della società, solo a favore dei discendenti diretti consanguinei dell’Istante che siano maggiorenni al momento di apertura della successione |
Il diritto di nomina degli amministratori viene riservato all’istante.
Il socio fondatore avrà in sede di costituzione il 97,5% delle quote così suddivise:
- 1,5% di categoria A;
- 96% di categoria B.
Poiché il socio fondatore detiene la maggioranza (l’1,5% del 2%) delle quote con diritto di voto, egli ritiene di poter beneficiare della esenzione di cui all’articolo 3, comma 4 ter in ipotesi di successione.
L’Agenzia avalla la tesi del contribuente, tuttavia precisa che l’esenzione può essere invocata in sede di dichiarazione di successione solo in relazione al trasferimento mortis causa delle categorie di quote di partecipazione (allo stato attuale quelle di categoria “A” per l’1,5%) che consentono ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Diversamente, l’esenzione non trova applicazione, invece, per le quote della categoria “C” in quanto prive del diritto di voto.
Le conclusioni sono sicuramente interessanti.
Non viene affrontato il tema del preventivo conferimento nella società holding oggetto di ricambio generazionale
Una riflessione ancora più interessante, tuttavia, è legata alla valutazione del regime fiscale applicabile all’eventuale conferimento della holding in discorso in una top holding.
Al riguardo, il conferimento della quota A potrebbe beneficiare del regime di realizzo controllato, mentre il conferimento della quota C dovrebbe risultare ragionevolmente esclusa.
Ciò, infatti, sia in analogia a quanto concluso in relazione all’agevolazione di cui al comma 4 ter dell’articolo 3 D.Lgs. 346/1990 nella risposta ad interpello in discorso, ma anche in relazione ai chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta ad interpello n. 290/2019. In quell’occasione, infatti, tre fratelli titolari del 30% ciascuno delle quote di una società di famiglia si sono visti precludere l’applicazione del regime a realizzo controllato su una ulteriore quota del 3.33% ciascuno detenuta in nuda proprietà in quanto priva dei diritti di voto.