La Comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria: le novità del Provvedimento n. 176227/2022
di Federica FurlaniCon l’intento di migliorare le modalità ed i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 176227 del 23.05.2022, che apporta alcune modificazioni a precedenti disposizioni allo scopo di:
- ottimizzare l’elaborazione delle comunicazioni in ingresso;
- migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;
- migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;
- chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall’articolo 11, comma 3, D.L. 201/2011.
In particolare, le principali novità riguardano:
- la ridefinizione dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili, disciplinati dai Provvedimenti del 19.01.2007 e del 29.02.2008, e di quella annuale dei dati contabili dei rapporti finanziari, di cui al Provvedimento del 25.03.2013, modificato dal Provvedimento del 10.02.2015.
Per quanto riguarda le prime, devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo, mentre per la comunicazione annuale è previsto un termine più ampio: non più entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, ma entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell’anno successivo. Per entrambi gli adempimenti il sabato è considerato giorno non lavorativo;
- la ridefinizione della scadenza tecnica per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e movimenti, che viene fissata al 30 aprile (in precedenza 90° giorno successivo al termine ordinario di invio della comunicazione annuale). Entro tale termine è possibile per l’operatore finanziario effettuare comunicazioni integrative, correttive spontanee e di risposta agli “esiti 409” solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 “saldi”. Oltre tale termine, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di comunicazione, che prevedono record di tipo saldi, nell’ambito dell’invio straordinario;
- la ridefinizione del termine entro il quale gli operatori finanziari devono rispondere agli esiti automatizzati, di controllo della incongruenza delle informazioni trasmesse tra cui quelli di assenza del dato contabile (esiti 409), che deve essere effettuata entro il mese successivo alla ricezione dell’esito (in precedenza entro 60 giorni). Viene invece confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti;
- la precisazione della definizione di giacenza media annua, ovvero l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno, che si calcola dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere, ovvero i saldi giornalieri per valuta, per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto;
- la precisazione che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari è riferita al concetto di saldo contabile e non di saldo disponibile;
- l’esplicitazione dell’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento e dei contratti di convenzionamento, per i quali è stata introdotta un’apposita codifica (rispettivamente tipi rapporto “96” e “97”), mentre in precedenza venivano comunicati con il codice residuale “99 – altro rapporto”. L’introduzione delle due specifiche codifiche risponde all’esigenza di censire tali strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell’evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell’e-commerce;
- la ridefinizione del termine entro cui operare la conservazione dei dati contabili dei rapporti finanziari, e conseguentemente del termine entro il quale effettuarne la cancellazione: qualunque comunicazione straordinaria contenente i dati contabili non deve riportare i saldi riferiti ad annualità di oltre 10 anni precedenti l’anno di invio della comunicazione, pena la scarto della stessa.
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni commentate, esse si applicano dal 1° gennaio 2023.
Di conseguenza la comunicazione dei dati contabili riferiti all’anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 del Provvedimento e con le nuove modalità previste dall’Allegato 1 del Provvedimento stesso.