16 Giugno 2022

Black list e white list per il quadro RW

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina del quadro RW risente di black list e white list a seconda della previsione da applicare. Possiamo rilevare come la questione riguardi i seguenti aspetti:

  • l’indicazione del picco del conto corrente in colonna 9);
  • l’applicazione del principio del look through per la valorizzazione in colonna 8);
  • il raddoppio delle sanzioni;
  • il raddoppio dei periodi di accertamento;

L’indicazione del picco del conto corrente

La colonna 9 del quadro RW chiede di indicare il picco del conto corrente qualora lo stesso sia localizzato in un Paese non incluso nella white list di cui al D.M. 04.09.1996.

La casistica è ormai rara atteso che il D.M. 09.08.2016 ed il D.M. 23.03.2017 hanno introdotto molti nuovi Paesi. In relazione a questo aspetto, Paesi come la Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein sono da considerare, oggigiorno, non paradisiaci.

 

L’applicazione del principio del look through

La colonna 8 accoglie il valore finale dell’investimento. Si tratta, in fondo, del cuore del quadro RW atteso che la circolare 12/E/2016 ha chiarito che la sanzione va calcolata su detto valore.

In caso di titolarità effettiva, ad esempio, se si detiene una quota di partecipazione societaria che porta ad una quota dei diritti di voto superiore al 25%, si dovrà indicare, quale valore finale, direttamente il valore dei beni detenuti dalla società in luogo del valore nominale. Ciò, tuttavia, accade solo se la società è localizzata in un Paese non incluso nel D.M. 04.09.1996.

Anche in questo caso, pertanto, l’applicazione della previsione appare tutto sommato rara.

 

Il raddoppio delle sanzioni

A prescindere dai Paesi “collaborativi” di cui al D.M. 04.09.1996, le sanzioni per omesso o infedele quadro RW sono raddoppiate se l’investimento è detenuto in un Paese incluso nella black list di cui al D.M. 04.05.1999 o nella black list di cui al D.M. 21.11.2001.

Per questi fini, infatti, non ha alcuna rilevanza il D.M. 04.09.1996.

In sostanza, si deve considerare l’unione dei due decreti. Invero, le lettere di compliance inviate con riferimento al periodo d’imposta 2018 al contribuente sembrano “abbuonare la lista del D.M. 21.11.2001. Ciò ha un effetto molto limitato.

In sostanza non sono ragionevolmente da considerare paradisiaci, alla luce delle indicazioni dell’Agenzia, i seguenti Paesi, in quanto inclusi nel D.M. 21.11.2001 ma non nel D.M. 04.05.1999:

  • Guatemala;
  • Herm (Isole del Canale);
  • Isole Vergini Statunitensi;
  • Kiribati (ex Isole Gilbert);
  • Nuova Caledonia;
  • Salomone;
  • Sant’Elena.

Il problema rimane, invece, per Paesi come Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo che sono inclusi nel D.M. 04.05.1999. Per questi, la sanzione minima relativa al quadro RW passa dal 3% al 6%. Il raddoppio, tuttavia, non interessa le sanzioni Ivie e Ivafe, giusti i chiarimenti della risoluzione 82/E/2020.

 

Il raddoppio dei periodi di accertamento

Le considerazioni svolte per il raddoppio delle sanzioni valgono anche per il raddoppio dei periodi di accertamento.

È appena il caso di ricordare come la black list e la white list debbano essere valutate nella versione in vigore durante il periodo oggetto di monitoraggio. Sarà quindi opportuno verificare l’evoluzione nel corso degli anni delle modifiche intervenute.