20 Giugno 2022

Gli elementi che distinguono l’interposizione fittizia di una società

di Marco Bargagli
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Come noto, l’interposizione fittizia di una società deve essere valutata ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 600/1973, a norma del quale:

  • in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona (comma 3);
  • le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati (a norma della disposizione che precede) ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.

A questo punto, l’Amministrazione finanziaria procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

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