Sull’entrata in vigore del nuovo CCII
di Francesca Dal PortoLo scorso 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto
legislativo di attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. Insolvency, che l’Italia dovrà recepire entro il prossimo 17 luglio, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva Ue 2017/1132.
Lo Schema interviene in modo significativo sul D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è stata prorogata al prossimo 15 luglio dal decreto per l’attuazione del PNRR approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri.
Lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza si è proprio reso necessario in considerazione delle significative modifiche contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva Insolvency UE/2019/1023 che l’Italia si è impegnata a recepire entro il prossimo 17 luglio.
La modifica di maggior rilievo prevista dall’attuazione della Direttiva consiste nell’abrogazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli indici e degli indicatori della crisi e degli organismi di composizione, individuati come destinatari delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
Infatti, viene dato largo spazio allo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’istituto, come noto, è stato introdotto nell’ordinamento dal D.L. 118/2021 ed è operativo dal 15 novembre 2021.
La nuova definizione di crisi prevista dallo schema di attuazione della Direttiva non sarà più collegata ad indici e indicatori ma a segnali di allarme ai quali l’impresa sarà chiamata a reagire. Proprio l’individuazione di tali soglie di allarme è oggetto di confronto sul testo dello schema di decreto.
Lo Schema di D.Lgs. del 17 marzo scorso, in particolare, interviene:
- con la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinate nell’attuale Titolo II del Codice, con l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (introdotto dal D.L. 118/2021 e modificato in sede di conversione del D.L. 152/2021, c.d. PNRR);
- con l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare il piano all’unanimità (fatta salva la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione e, per il tribunale, di omologare il piano quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale);
- con la revisione del concordato preventivo in continuità aziendale mediante la previsione della: i) obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare la proposta e il piano all’unanimità (fatta salva la possibilità per il tribunale di omologare il piano anche in caso di una o più classi dissenzienti, al ricorrere di alcune condizioni, o di opposizione di un creditore quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale); ii) la previsione della doppia regola distributiva secondo cui, per il valore di liquidazione, il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo quello di rango superiore (c.d. priorità assoluta), mentre, per il valore derivante dalla continuità, i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. priorità relativa).
Con l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e con le modifiche apportate al concordato in continuità, si arricchiscono gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, comprendendo anche: piano attestato di risanamento, anche rafforzato; accordi di ristrutturazione dei debiti, agevolati, a efficacia estesa; convenzione di moratoria; concordato preventivo-liquidatorio, liquidatorio semplificato quale esito della composizione negoziata, in continuità.
Il Cndcec, con informativa del 04.05.2022 ha ben evidenziato alcune criticità insite nell’intervento di riforma del codice, sottolineando la necessità di maggiore ordine e chiarezza al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: debitori, creditori, professionisti e magistrati. “Infatti, il succedersi di provvedimenti, cambiamenti e integrazioni senza una meditata visione di insieme sta generando un diffuso disorientamento e rischia di non centrare gli obiettivi di semplificazione degli istituti e di valorizzazione dell’autonomia privata a cui la Direttiva mira.”
Il Cndcec, nelle proprie osservazioni, invita inoltre a tenere maggiormente in considerazione il rapporto tra gli istituti della composizione negoziata e della domanda con riserva; infatti, con la domanda con riserva si può accedere non soltanto a concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ma, stando alle novità dello Schema, anche al piano di ristrutturazione omologato.
Tuttavia, la domanda con riserva seguita da un piano di ristrutturazione omologato rischia di sovrapporsi con la composizione negoziata e di scoraggiare il ricorso a quest’ultimo istituto.
Infatti, le prime sono di accesso immediato e non implicano una valutazione preliminare sull’esito, a differenza della composizione negoziata dove l’accesso alle trattative è subordinato a una valutazione positiva dell’esperto.
La domanda con riserva, inoltre, consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano mentre la composizione negoziata richiede che vi sia almeno un progetto di piano di risanamento.