30 Giugno 2022

Sanzioni per mancato utilizzo del POS ed estensione della fattura elettronica

di Clara PolletSimone Dimitri
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La conversione in legge del D.L. 36/2022 conferma alcune importanti novità riguardanti il popolo delle partite Iva: vengono apportate modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici ed ampliato il novero dei soggetti obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico.

La legge di conversione del D.L. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha infatti superato indenne la questione di fiducia posta dal Governo ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri (L. 79/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2022)

In particolare, l’articolo 18, comma 1, stabilisce l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, pena l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate (c.d. obbligo di POS).

Nella sostanza la norma anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.

Il Dossier n. 542/2 del Servizio Studi delle Camere precisa che la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022), che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici.

Si ricorda che l’articolo 15 D.L. 179/2012 ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall’articolo 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.

In seguito, la L. 208/2015 ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L’articolo 19-ter D.L. 152/2021 aveva modificato il suddetto articolo 15 inserendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione di importo pari a 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato (comma 4-bis).

Trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981) ma è esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

L’articolo 18, comma 2 estende, invece, l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di “ridotte dimensioni”. Come noto l’Iva è un’imposta armonizzata al livello intra-Ue e, conseguentemente, ogni modifica attuata da uno Stato membro richiede il benestare della Commissione europea. In tal senso, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad estendere l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva Iva.

La finalità resta quella di proseguire le attività di analisi del rischio di evasione. Tenuto conto che la generalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica ha portato ad una riduzione del gap Iva, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, corrispondenti ad un recupero in termini monetari pari all’incirca a 3,5 miliardi di euro, l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a tale adempimento potrebbe comportare un’ulteriore riduzione di detto gap.

Pertanto, il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • i soggetti in “regime di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Tale obbligo trova applicazione a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (articolo 18, comma 3). Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il comma 4 dell’articolo 18, infine, modifica l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, D.L. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter, ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali.

Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.

Sarà trasmesso l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa.

In tal modo, l’Agenzia delle entrate sarà in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all’esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici, in modo da riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.

Sempre in tema di incentivi all’utilizzo della moneta elettronica il comma 4-bis, introdotto al Senato, reca delle modifiche alla lotteria degli scontrini (commi 540 e 544, articolo 1, L. 232/2016).

Per partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato dovranno procedere all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, utilizzando fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia, costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio; in alternativa, potranno operare in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, associando l’acquisto al proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate.

L’esercente è chiamato a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015. Il testo originario del comma 540 prevedeva che per partecipare all’estrazione i contribuenti erano solamente tenuti, al momento dell’acquisto, a comunicare il proprio codice lotteria.