“Sanzioni Pos”: alcune necessarie riflessioni
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Dallo scorso 30 giugno è ormai in vigore l’ormai noto sistema sanzionatorio volto a reprimere la mancata accettazione di pagamenti con carte di debito, credito e prepagate. Vi sono però ancora alcuni aspetti, spesso sottovalutati, che meritano di essere ricordati.
In primo luogo è necessario tornare a soffermare l’attenzione sulla lettera della norma, ovvero sulle previsioni dell’articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, secondo le quali “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.
La sanzione, pertanto, è prevista solo a fronte della mancata accettazione di “pagamenti elettronici” e non, come spesso si confonde, a causa del mancato acquisto di un terminale Pos.
D’altra parte risulta possibile rispettare l’obbligo anche senza l’acquisto del classico lettore delle carte di pagamento (il terminale Pos poc’anzi richiamato), essendo ammesso aderire al dettato normativo tramite un c.d. “Pos digitale” o “Pos virtuale”.
Grazie al Pos digitale risulta infatti possibile ricevere i pagamenti anche senza un terminale Pos “fisico”: in questi casi al cliente viene fornito un link (o un QR code) da utilizzare per accedere ad una specifica piattaforma online, dove poter quindi effettuare il pagamento elettronico direttamente tramite il proprio smartphone, semplicemente inserendo i dati della propria carta di credito/debito.
Un altro aspetto che non può poi essere sottovalutato riguarda le previsioni di cui all’articolo 22, comma 5, D.L. 124/2019, secondo le quali gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Una recente modifica introdotta dall’articolo 18, comma 4, D.L. 36/2022, fa sì che oggi gli operatori siano tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici. Al di là degli specifici obblighi sanzionati in capo ai contribuenti, quindi, pare evidente la mole di dati che l’Agenzia delle entrate riesce ad assicurarsi a seguito delle richiamate previsioni normative.
Alla luce delle prospettate disposizioni, infatti, è trasmesso all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa: in tal modo, l’Agenzia delle entrate è in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all’esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici in modo da riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.
Con il provvedimento prot. n. 253155/2022 sono state dettate le disposizioni attuative e sono state individuate le informazioni da trasmettere, che sono le seguenti:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del commerciante e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento
- il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione
- l’identificativo assegnato da PagoPa all’operatore
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento
- la data contabile dei pagamenti
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Le informazioni sopra elencate dovranno essere trasmesse entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione; la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, dovrà essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022. Entro il 31 ottobre 2022, invece, i prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.