Istanza TR con aggiornamento delle istruzioni per interfacce elettroniche
di Clara PolletSimone DimitriI soggetti passivi che chiudono il secondo trimestre 2022 con un credito Iva possono valutare il possesso dei requisiti per presentare telematicamente entro il 31 luglio 2022 l’istanza TR al fine di recuperare tale credito in compensazione o a rimborso, senza attendere la dichiarazione annuale.
Le condizioni per la richiesta di rimborso/compensazione infrannuale del credito, se di importo superiore a 2.582,28 euro, sono dettate dall’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972 e riguardano il contribuente:
- quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Sono computate a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, comma 5, 6, e 7 in reverse charge interno, nonché a norma dell’articolo 17-terP.R. 633/1972, relative allo split payment. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% (casella TD1);
- quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Rientrano nel conteggio anche le cessioni di cui agli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993 (casella TD2);
- limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili se ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (casella TD3);
- quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 (casella TD5);
- quando si trova nelle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972. Trattasi di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato (casella TD4).
Nella comunicazione da presentare (istanza TR) occorre individuare quindi la tipologia di operazioni di interesse, come sopra descritte, nella sezione 1 del quadro TD.
Nell’ipotesi TD1, tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione.
Per la determinazione dell’aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell’anno d’imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all’Iva ma anche di quelle ad aliquota “zero”, e cioè delle operazioni di cui all’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972.
In altri termini, può tenersi conto di tutte quelle operazioni, anche non soggette all’imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articoli 7, 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 (circolare 13/E/1990).
Devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla fictio iuris voluta dal legislatore tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l’uso di una interfaccia elettronica, come emergente dagli articoli del decreto Iva modificati dal D.Lgs. 73/2021.
Il 10 giugno sono state aggiornate le istruzioni dell’istanza TR per tenere conto, tra le operazioni attive del rigo TA20, delle operazioni esenti in base all’articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/1972.
A norma dell’articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/1972, “sono, inoltre, esenti dall’imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 2-bis, primo comma, lettera a), D.P.R. 633/1972”.
L’articolo in commento stabilisce che si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le cessioni di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, comma 1 e 3, D.L. 331/1993 e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea.
Per regola generale (articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
L’indetraibilità di cui all’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972 non si applica se “le operazioni ivi indicate sono costituite da: […] d-bis) le cessioni di beni di cui all’articolo 10, terzo comma;” (in tal senso la risposta 205/2022 in tema di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche – rimborso Iva sugli acquisti – articolo 2-bis D.P.R. 633/1972).
Si ricorda infine che la presentazione dell’istanza può essere effettuata entro il 22 agosto 2022 in quanto il termine ordinario del 31 luglio cade di domenica. L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.
Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, con obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (per le start-up innovative il limite per l’apposizione del visto è di 50.000 euro).