Maggiorazione del credito Formazione 4.0: cosa prevede il Decreto attuativo
di Debora ReverberiIl credito d’imposta Formazione 4.0 si fa più appetibile per le Pmi che investono in attività formativa esterna qualificata e certificata.
L’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha infatti disposto, previo soddisfacimento di determinati requisiti, le seguenti maggiorazioni di aliquota dell’agevolazione introdotta originariamente dall’articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e successivamente prorogata con modifiche di anno in anno:
- piccole imprese, dal 50% al 70%;
- medie imprese, dal 40% al 50%;
- grandi imprese, aliquota invariata al 30%.
La ratio legis è quella di “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”, nella consapevolezza che la transizione digitale richieda la creazione e/o il consolidamento fra i dipendenti di competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0.
Ciò premesso, il Decreto Aiuti demandava a un Decreto attuativo del Mise l’identificazione dei requisiti di spettanza della maggiorazione ovvero dei soggetti legittimati ad erogare formazione 4.0 qualificata, nonché delle modalità di certificazione delle competenze acquisite o consolidate dai discenti.
È attualmente in corso di pubblicazione in G.U. il Decreto firmato dal Ministro Giorgetti lo scorso 1° luglio, ma l’effettiva operatività della maggiorazione è subordinata a un Decreto Direttoriale Mise, da emanarsi entro trenta giorni, che definirà puntualmente i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.
La maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 spetta per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, a condizione che le attività formative siano erogate dai seguenti soggetti qualificati esterni all’impresa, come individuati all’articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l’elenco, previsto dall’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, modificato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con i Competence Center e gli European Digital Innovation Hubs:
- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- le Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12.01.2001;
- i soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- gli Istituti tecnici superiori;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- gli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Per quanto concerne il requisito di verifica delle competenze acquisite o consolidate, il Decreto attuativo prevede un sistema a doppio accertamento di cui all’articolo 2, commi 2 e ss.:
- accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con prossimo Decreto Direttoriale;
- accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente, con test da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel prossimo Decreto Direttoriale e successivo rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato.
Inoltre il Decreto attuativo introduce ulteriori vincoli di durata e contenuto alle attività formative agevolabili con la maggiorazione in esame:
- il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto dovranno essere definiti dal formatore, partendo dal livello di competenze accertato in fase iniziale e in funzione delle esigenze dell’impresa, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel Decreto Direttoriale;
- la durata complessiva non dovrà essere inferiore a 24 ore.
Infine il comma 4 dell’articolo del Decreto attuativo prevede la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti, in modo similare a quanto prevedeva la circolare direttoriale n. 412088 del 03.12.2018.
È bene rammentare che, per quanto riguarda invece i progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, il credito Formazione 4.0 risulterà depotenziato in relazione alle Pmi:
- piccole imprese, dal 50% al 40%;
- medie imprese, dal 40% al 35%;
- grandi imprese, aliquota invariata al 30%.
Il credito d’imposta Formazione 4.0 non risulta ad oggi prorogato al 2023 e seguenti, ma l’intervento normativo in questione, dettato dall’esigenza di creare e consolidare competenze ad alto valore aggiunto per supportare i processi di transizione tecnologica e digitale delle imprese, alimenta le speranze di una proroga.