Verifica limite delle misure di aiuto: proroga, garanzie e riversamenti
di Clara PolletSimone DimitriLa proroga del termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework (TF) per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19, non ha portato con sé i chiarimenti attesi.
L’invio della comunicazione in scadenza originaria al 30 giugno è stato prorogato al 30 novembre 2022 ad opera del provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno del direttore dell’agenzia delle entrate, ma rimangono dubbi sulla compilazione di alcune sue parti.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (c.d. regime “ombrello”), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A.
Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni per la tipologia “Altri aiuti”: occorre tenere conto della misura di cui all’articolo 26 D.L. 34/2020 “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” e delle misure di cui all’articolo 136-bis, “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”, e di cui all’articolo 48-bis “Credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori” del medesimo D.L. 34/2020.
Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework.
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-03381 del 5 luglio in commissione Finanze e Tesoro il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell’articolo 13, D.L. 23/2020.
L’articolo 13 D.L. 23/2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:
- una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100 per cento, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto articolo 13, comma 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90 per cento dell’importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto articolo 13, comma 1.
La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l’intero importo.
La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del Temporary Framework. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un plafond massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell’importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell’impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato articolo 13, D.L. 23/2020, tra le varie condizioni di favor per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio (pari a 0) applicato all’impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di “abbuono di premio di garanzia”, nella sezione 3.1 del Temporary Framework.
In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette ex lettera m), l’intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100 per cento, all’importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del Temporary Framework, che concorre, dunque, al plafond ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell’importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all’abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l’aiuto rileva ai fini del plafond di cui alla medesima sezione 3.1.
Un’apposita sezione del modello è dedicata all’indicazione del superamento dei plafond.
In caso di superamento dei massimali stabiliti, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, secondo le disposizioni dell’articolo 4 D.M. 11.12.2021.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 con elementi identificativi (c.d. F24 Elide), senza possibilità di compensazione sono indicati nella risoluzione 35/E/2022:
- “8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
- “8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
Nella sezione Erario ed altro dell’F24, occorre riportare:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.