Adeguati assetti e composizione negoziata: dal correttivo l’ultima spinta al Codice della Crisi
di Massimo ConigliaroDopo un percorso lungo, travagliato e con non pochi ripensamenti, il Codice della Crisi intravede la fine del tunnel e si avvia all’entrata in vigore prevista per il prossimo 15 luglio.
Nel frattempo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. 83/2022, (c.d. Decreto Correttivo) recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Insolvency) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.
A distanza di anni dalla Legge delega 155/2017 e dal D.Lgs. 14/2019, una nuova modifica si innesta nel tormentato iter di pensionamento dell’ormai Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) che, tuttavia, nonostante l’età (80 anni) continuerà a produrre effetti per le procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore della novella.
Il correttivo, tra le diverse novità, specifica nel dettaglio in cosa consistono gli adeguati assetti organizzativi, amministrativo e contabili ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. A tal fine, le misure adottate dall’imprenditore collettivo devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
Costituiscono segnali per la previsione di cui sopra:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail.
Il Decreto Correttivo introduce altresì (articolo 64-bis del Codice), il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, tramite il quale l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori.
La composizione negoziata della crisi ed il sovraindebitamento sono inglobati nel codice della crisi già dal 15 novembre dello scorso anno.
Adesso l’articolo 6 D.Lgs. 83/2022 modifica il titolo II del Codice della Crisi in tema di composizione negoziata, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.
Accantonato definitivamente l’OCRI, nella parte relativa alla procedura della composizione negoziata della crisi, sono previste alcune modifiche, prevedendo la prededucibilità di ulteriori crediti, oltre ai crediti in tal modo qualificati dalla legge, ed in particolare:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
Il Decreto correttivo precisa che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, dovrà inserire all’interno della piattaforma telematica anche un piano di risanamento, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, e l’elenco dei creditori che vantano crediti scaduti e diritti di garanzia; viene inoltre previsto che, tramite l’istanza, l’imprenditore possa chiedere che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori o categorie di creditori, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori.