15 Luglio 2022

Nuovo esterometro e obblighi di integrazione restano distinti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli obblighi di integrazione ed autofatturazione per l’applicazione dell’Iva in regime di reverse charge e l’invio dei dati con le nuove modalità efficaci dal 1° luglio scorso restano due adempimenti distinti ed autonomi, ferma restando la possibilità, in alcuni casi, di eseguire un unico adempimento.

È questo uno dei numerosi chiarimenti forniti con la circolare 26/E/2022 in cui l’Agenzia ha risposto ad alcuni quesiti relativi al nuovo obbligo comunicativo previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, con effetto dalle operazioni effettuate dal 1° luglio scorso, e che sostituisce il “vecchio” esterometro trimestrale.

In buona sostanza, salvo alcune novità legislative apportate con il recente Decreto Semplificazioni fiscali, con le nuove modalità di comunicazione viene modificata di fatto le periodicità dell’obbligo comunicativo, che passa da trimestrale a “puntuale” per ogni singola operazioni attiva e passiva posta in essere con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Un primo gruppo di chiarimenti ha riguardato l’ambito oggettivo della nuova comunicazione, precisando che rientrano nell’obbligo non solo le operazioni intercorse con soggetti stabiliti ai fini Iva in altri Stati, ma più in generale tutte quelle con soggetti esteri, ivi comprese quelle con i consumatori finali.

L’Agenzia, infatti, precisa che “la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è il chiarimento in merito all’irrilevanza del requisito territoriale dell’operazione quale condizione per la comunicazione, ed in tal senso l’Agenzia richiama i precedenti documenti di prassi (riferiti al vecchio esterometro ma tuttora validi) in base ai quali rileva la sola circostanza che la controparte dell’operazione non sia un soggetto stabilito ai fini Iva in Italia.

In merito a tale aspetto, nel documento di prassi si ricorda il recente intervento normativo (articolo 12 D.L. 73/2022), in base al quale gli acquisti di beni e di servizi esclusi da Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale costituiscono oggetto di comunicazione solo se di importo superiore ad euro 5.000 (per la verifica di tale soglia si deve tener conto anche dell’imposta estera).

Il chiarimento più atteso, dopo alcune indiscrezioni che erano emerse nei giorni scorsi, riguarda la compilazione del file Xml da trasmettere allo Sdi per quanto riguarda la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che hanno formato oggetto dell’operazione.

In un primo momento, sembrava che il soggetto passivo nazionale dovesse inserire una descrizione dettagliata (in esecuzione dell’articolo 21, comma 2, lett. g), D.P.R. 633/1972), mentre l’Agenzia, richiamando l’esempio della compilazione della fattura differita (in cui è sufficiente il richiamo al documento di trasporto), ritiene sufficiente l’indicazione della parola “beni” o “Servizi” (o entrambe) in funzione dell’oggetto dell’operazione.

Il chiarimento è coerente con la natura dell’adempimento che, come detto, non è necessariamente sostitutivo degli obblighi di fatturazione o integrazione del documento della controparte estera.

Anche sul fronte sanzioni le notizie sono confortanti e coerenti con quanto espresso in precedenza sulla distinzione tra adempimento Iva “sostanziale” e comunicazione “formale” dell’operazione.

L’Agenzia conferma che restano autonomamente sanzionabili le due eventuali differenti violazioni, una riguardante l’omesso reverse charge (quando dovuto) e l’altra la mancata comunicazione per la quale la sanzione è confermata in due euro per ciascuna omessa o ritardata comunicazione, con un massimo di euro 400 mensili (sanzioni ridotte alla metà se l’invio avviene entro 15 giorni dal termine).

Infine, è opportuno ricordare la conferma dell’Agenzia dell’obbligo in questione per i contribuenti forfettari ed enti non commerciali che dal 1° luglio scorso hanno l’onere di emettere fatture elettroniche (se nel 2021 hanno conseguito ricavi superiori ad euro 25.000).