In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti. Le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 la legge di conversione del Decreto Aiuti (L. 91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022).
Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
Riduzione dell’aliquota Iva nel settore del gas Articolo 1-quater, commi 1 e 2 |
Recependo le previsioni di cui all’articolo 2 D.L. 80/2022, l’aliquota Iva ridotta del 5% viene estesa anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Si ricorda che già l’articolo 2 D.L. 130/2021 aveva previsto una prima riduzione dell’Iva per l’ultimo trimestre 2021, poi seguita da un’estensione al primo (articolo 1 L. 231/2021) e secondo trimestre 2022 (articolo 2 D.L. 17/2022). |
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale Articolo 2 |
Il Decreto Aiuti aveva già previsto un incremento dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas. Più precisamente: – il credito d’imposta per l’acquisto di gas a favore delle imprese non gasivore è passato al 25% – il credito d’imposta per l’acquisto di gas a favore delle imprese gasivore è passato al 25% – il credito d’imposta per l’acquisto di energia a favore delle imprese non energivore è passato al 15% Con la legge di conversione sono stati introdotti due nuovi commi, il primo dei quali prevede, a favore delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono di energia dal medesimo venditore presso il quale si rifornivano nel primo trimestre 2019, che il venditore, su richiesta dell’impresa stessa, sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell’agevolazione spettante. Il nuovo comma 3-ter, invece, chiarisce che le agevolazioni si applicano conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis. |
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale Articolo 2-bis |
Viene previsto il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. |
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca Articolo 3 bis |
Viene prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta ex articolo 18 D.L. 21/2022, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, limitatamente alle imprese esercenti la pesca. |
Superbonus e modifica alle norme sulla cessione dei crediti Articolo 14, commi 1, 1-bis |
La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In passato, invece, la previsione limitava le possibilità di cessione ai “clienti professionali”. La nuova previsione si applica anche alle cessioni/sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero prima del 16.07.2022). |
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo Articolo 15-bis |
Viene portata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sopra questa soglia il contribuente, come noto, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In forza delle nuove disposizioni, chi non paga otto rate (in luogo di cinque) anche non consecutive, decade dal beneficio. Si precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. |
Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione Articolo 20-ter |
Anche i crediti derivanti da prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (purché siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le nuove previsioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. |
Credito d’imposta sale cinematografiche Articolo 23 |
Il Decreto Aiuti aveva già elevato la misura massima del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento al 40% (grandi imprese) e al 60% (per le Pmi). La Legge di conversione ha inoltre introdotto un credito di imposta in misura non superiore al 60% (rispetto al 40% previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. |
Buono da 10.000 euro per la partecipazione a fiere Articolo 25-bis |
Sino al 31 dicembre 2022, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia è riconosciuto un buono del valore di 10.000 euro. Le manifestazioni devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome. |
Proroga versamenti società, associazioni e federazioni sportive Articolo 39, comma 1-bis |
Vengono prorogati fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. |