20 Luglio 2022

Riscritte le regole sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuta in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.

In particolare, l’articolo 15-bis L. 91/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 prevedendo un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

Più precisamente, è stata innalzata da sessantamila euro a centoventimila euro la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.

Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata.

Altra novità rilevante concerne il calcolo dell’importo a debito pari a centoventimila euro. La novella ha modificato il primo periodo del comma 1 del citato articolo 19 aggiungendo dopo le parole “difficoltà, concede” le seguenti: “per ciascuna richiesta”.

Ne deriva che non bisogna considerare più l’intero debito pendente con l’agente della riscossione, eventualmente cumulando tra loro gli importi di più cartelle, ma si deve avere riguardo alla singola cartella, per la quale, se di importo non superiore a centoventimila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

La novella ha poi apportato modifiche anche in tema di decadenza dal beneficio della rateazione. Infatti è previsto che gli effetti della decadenza si verificheranno con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e non più di cinque come precedentemente stabilito.

A differenza della disciplina previgente, però, la novella ha introdotto un’ulteriore modifica (in questo caso sfavorevole per il contribuente), secondo cui il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato. Si rammenta che in passato, invece, il carico poteva essere nuovamente rateizzato qualora il contribuente avesse integralmente saldato le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Tale novità non esclude che il contribuente possa ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello interessato dalla decadenza.

Infatti è stato precisato che, qualora si abbia la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, al debitore non è preclusa la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L’articolo 15-bis L. 91/2022 ha poi precisato che la disciplina sopra esposta trova applicazione esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.

Da ultimo, è stato previsto che la suddetta preclusione ad una nuova rateizzazione del carico con riferimento al quale si è verificata la decadenza non si applica alle richieste presentate sino al 16 luglio. In tale ipotesi, così come era previsto dalla disciplina previgente, il contribuente deve provvedere al saldo integrale delle rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Un’altra novità molto interessante è quella prevista dall’articolo 20-ter L. 91/2022, rubricato “Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione”.

La disposizione citata ha modificato l’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevedendo che anche i crediti derivanti da prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (purché siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

La novella ha previsto altresì che le nuove previsioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.