20 Luglio 2022

Nuovo esterometro con descrizione sintetica dell’operazione

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 26/E/2022 arrivano i primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con riferimento alle nuove modalità di trasmissione dei dati dell’esterometro, in vigore dal 1° luglio 2022.

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7, pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972).

Ai fini del presente contributo soffermiamoci sul campo deputato ad accogliere i dati descrittivi dell’operazione effettuata nei confronti di una controparte estera.

Le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni estere prevedono che il soggetto passivo Iva italiano debba trasmettere allo SdI tutte le operazioni di acquisto e/o le vendite di beni e servizi da e verso l’estero, ad eccezione delle bollette doganali (importazioni ed esportazioni) e delle fatture già emesse in formato elettronico.

Tra i dubbi emersi in sede di prima applicazione del “nuovo” esterometro, si segnalano le incertezze su quale grado di dettaglio fornire all’interno del file xml.

Si pensi, ad esempio, alle cessioni di beni verso clienti esteri documentate da una fattura composta da svariate pagine, in presenza di più consegne effettuate nel mese nei confronti della medesima controparte, ovvero con diversi articoli/codici prodotto elencati nel corpo della fattura.

La problematica può riguardare, allo stesso modo, gli acquisti di beni da fornitore UE (Tipo documento TD18) oppure i servizi ricevuti dall’estero (TD17) e così via.

In merito al contenuto dei file xml da inviare allo SdI per assolvere all’obbligo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle entrate è stata interpellata circa la necessità di far coincidere i dati esposti nelle fatture cartacee estere (vendite e acquisti) con quelli trasmessi via SdI, con particolare riferimento alla descrizione dell’operazione.

La risposta contenuta nella circolare 26/E/2022 (paragrafo 2.1) introduce, sul punto, un’importante semplificazione in merito alla base informativa del singolo file esterometro, accolta con particolare favore dai soggetti che per generare il file xml da trasmettere allo SdI utilizzano un software distinto da quello usato per generare le fatture elettroniche “Italia”, da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia.

In riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) è sempre obbligatorio esporre natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g), D.P.R. 633/1972, mantenendo coerenza tra i dati presenti nel documento cartaceo (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.

In via semplificativa, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> è consentito indicare la parolaBENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZIrinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la “fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996” (cfr. circolare 18/E/2014, quesito 1.1).

Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Pertanto, anche per generare il file xml in cui esporre i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – sempre in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZIrinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

Resta comunque possibile allegare all’xml il pdf della fattura emessa ed inviata al cliente estero oppure allegare al Tipo documento TD17, TD18, TD19 il pdf della fattura del fornitore estero, incrementando la base informativa di dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria; in tal caso, chi usufruisce del servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia può considerare assolto l’obbligo di conservazione sostitutiva di tutti i documenti transitati tramite SdI (xml e fatture pdf, si rimanda ai paragrafi da 3.1 a 3.3, della citata circolare 26/E/2022).