21 Luglio 2022

Acquisti territoriali sempre soggetti ad esterometro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le operazioni attive effettuate nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia sono sempre soggette all’obbligo di comunicazione (ex esterometro) a prescindere dall’importo e dalla natura del soggetto.

La semplificazione introdotta dal D.L. 73/2022 opera infatti solamente per gli acquisti da controparti non stabilite ed in presenza di due condizioni: carenza del presupposto territoriale e importo dell’operazione non superiore ad euro 5.000 (da verificarsi per singola e operazione), tenendo conto per la verifica della soglia anche dell’imposta assolta all’estero (come chiarito dalla circolare 26/E/2022).

A partire dalle operazioni scambiate con controparti non stabilite ed effettuate dal 1° luglio 2022, la vecchia comunicazione trimestrale è stata sostituita dal nuovo obbligo comunicativo “puntuale” per ogni singola operazione tramite il Sistema di Interscambio.

In particolare, mentre per le operazioni attive il termine ordinario coincide con quello di emissione della fattura (12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, fatti salve alcune operazioni per le quali il termine è fissato nel giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione), per quelle passive la comunicazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione (a seconda del Paese di stabilimento della controparte e della tipologia di operazione).

Si è già avuto modo di scrivere, in precedenti interventi, che il trattamento territoriale ai fini Iva dell’operazione non costituisce una variabile rilevante ai fini dell’adempimento dell’obbligo comunicativo, e la stessa circolare 26/E/2022 ha avuto modo di precisare, riprendendo altri documenti di prassi emanati in occasione del “vecchio” esterometro che “non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale”.

Con il D.L. 73/2022 questa regola subisce un’eccezione in quanto è stato previsto che non devono essere comunicati gli acquisti di beni e di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia se di importo non superiore ad euro 5.000, soglia da verificarsi per singola operazione.

Tale eccezione, tuttavia, è prevista per le sole operazioni passive, mentre per quelle attive nessuna esimente è stata prevista, con la conseguenza che devono essere inviate anche cessioni di beni e prestazioni di servizi di modesto importo, anche qualora le stesse siano carenti del presupposto territoriale.

Ad esempio, l’artigiano italiano che effettua una prestazione di manutenzione sull’immobile situato in Francia di valore pari ad euro 1.000 pone in essere un’operazione fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale ai sensi dell’articolo 7-quater, lett. a), D.P.R. 633/1972, ma deve procedere con la comunicazione tramite Sdi entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (pagamento del corrispettivo o emissione anticipata della fattura).

Alla medesima conclusione si perviene laddove la stessa prestazione dell’artigiano italiano sia eseguita sull’immobile situato in Italia (controparte non stabilita ai fini Iva in Italia), nel qual caso l’unica differenza è il trattamento Iva dell’operazione che diviene imponibile in quanto territoriale (immobile ubicato nel territorio dello Stato).

Anche sul fronte acquisti, va sottolineato, la semplificazione riguarda solo quelli fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, mentre quelli rilevanti ai fini del tributo in Italia sono sempre soggetti all’obbligo comunicativo.

Si pensi, ad esempio, agli acquisti di piccolo importo (ad esempio articoli di cancelleria o di software eseguiti tramite internet) effettuati presso controparti non stabilite in Italia, ma rilevanti ai fini Iva in Italia (ad esempio per beni già presenti sul territorio nazionale o per servizi generici) per i quali l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 richiede al cessionario o committente soggetto passivo l’obbligo di applicazione del tributo in inversione contabile.

Per tali acquisti non è prevista alcuna soglia al di sotto della quale l’obbligo comunicativo non è dovuto, ragion per cui anche l’acquisto di pochi euro deve essere comunicato tramite Sdi con le nuove modalità (adottando i Tipi Documento previsti).