Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali. Le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365In considerazione dell’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2022, si riepilogano, nella tabella che segue, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.
Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili | Superando alcune criticità interpretative sorte a seguito di poco condivisibili chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate, è stato modificato l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994. A seguito delle modifiche, sia la tenuta che la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici sono ritenute regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge e in difetto di conservazione sostitutiva digitale, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. |
Informativa sulle erogazioni pubbliche |
I percettori di erogazioni pubbliche hanno specifici obblighi di informativa dettati dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017. Come noto, per le imprese l’obbligo si assolve in sede di redazione del bilancio con la Nota integrativa; per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti alla redazione della Nota integrativa (essenzialmente, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), l’obbligo doveva essere assolto sui siti Internet (o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza). In forza delle nuove disposizioni i soggetti che (seppur non obbligati) procedono alla redazione della Nota integrativa al bilancio, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell’anno successivo alla erogazione del beneficio. |
Dichiarazione precompilata | Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. |
Comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria al contribuente | Vengono introdotte modalità semplificate di comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente. Più precisamente, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall’Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”. |
Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale | Nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva di tributi, il debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere direttamente alla vendita di immobili pignorati o ipotecati, se si tratta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate. |
Estensione del principio di derivazione rafforzata | Il Decreto Semplificazioni fiscali aveva già previsto l’estensione dei criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La legge di conversione chiarisce che le stesse previsioni trovano applicazione anche ai fini Irap. |
Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap | Con il Decreto Semplificazioni fiscale erano state semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato ed era stato previsto che le nuove disposizioni trovassero applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021. Con la legge di conversione viene chiarito che resta ferma la possibilità, per i contribuenti, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte, ove ritenuto più agevole. |
Trasmigrazione dei registri esistenti al Registro unico nazionale del Terzo settore e altre disposizioni in materia di Terzo settore | Viene introdotta una sospensione (dal 1° luglio al 15 settembre 2022) del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Vengono poi previste numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore e di quella relativa all’impresa sociale. Viene infine esteso al 31.12.2022 (in luogo del vigente 31.05.2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, Odv (Organizzazioni di Volontariato), Aps (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore. |
Segnalazione di situazioni debitorie da parte dell’Agenzia delle entrate |
Come noto, in forza dell’articolo 25-novies D.Lgs. 14/2019, l’Agenzia delle entrate ha già iniziato ad inviare specifiche comunicazioni a fronte dell’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalle Li.Pe. trasmesse, superiore a 5.000 euro. La legge di conversione interviene sul punto, prevedendo che l’Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla Li.Pe. di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro. La legge di conversione interviene anche sul termine previsto, stabilendo che le segnalazioni debbano essere inviate dall’Agenzia delle entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54bis D.P.R. 633/1972 e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe.. Viene infine modificata la decorrenza: le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle Li.Pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo). |