Il nuovo giudizio di omologazione del concordato
di Francesca Dal PortoIl D.Lgs. 83/2022, pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022) è intervenuto apportando svariate modifiche alla disciplina del concordato preventivo, nell’ambito del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio scorso, anche in relazione alla fase di omologazione.
Oltre alle importanti novità in materia di contratti pendenti, nei concordati in continuità aziendale e di maggioranze per l’approvazione del concordato, il D.Lgs. 83/2022 è intervenuto sul giudizio di omologazione del concordato, di fatto riscrivendo l’articolo 112 del CCII.
Il tribunale omologa il concordato preventivo, dopo aver verificato:
a) la regolarità della procedura;
b) l’esito della votazione;
c) l’ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
La nuova formulazione prevede un controllo del tribunale differenziato a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità aziendale, in ogni caso, per entrambe le tipologie di concordato è richiesta da parte del tribunale una verifica sulla regolarità della procedura; sull’esito della votazione; sull’ammissibilità della proposta; sulla corretta formazione delle classi; sulla parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe.
La differenziazione attiene alla verifica di fattibilità della proposta: nel caso di concordato in continuità si chiede al tribunale di accertare “che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”; nel caso di concordato liquidatorio che la proposta non sia manifestamente inadatta a raggiungere gli obiettivi prefissati.
In entrambi i casi, trattasi di verifiche a contrario, quasi il legislatore avesse voluto presupporre, per ogni piano presentato, l’esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento (nel caso di continuità) e di perseguimento degli obiettivi prefissati, negli altri casi.
Il comma 2 dell’articolo 112 precisa che, nel concordato in continuità aziendale, nel caso in cui una o più classi siano dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, deve effettuare ulteriori verifiche.
In particolare, è richiesto che lo stesso omologhi il concordato se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Il comma 3 dell’articolo 112 CCII stabilisce che, nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale, per procedere con l’omologazione, è tenuto a verificare che la proposta e il piano prevedano la soddisfazione del credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il comma 5 dello stesso articolo 112 prevede che, nel caso di concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare ugualmente il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In ogni caso, le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.