Credito R&S: accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 30 settembre
di Debora ReverberiCon l’imminente scadenza, il prossimo 30 settembre, del termine entro cui presentare le istanze di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S prevista dall’articolo 5, commi 7–12, D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), le imprese che hanno fruito del contributo sono chiamate a effettuare autonome valutazioni circa l’opportunità di avvalersi di questa peculiare “sanatoria”.
La procedura, introdotta come emerge dalla relazione tecnica al Decreto Fiscale per deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente e derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi in materia R&S, consente di regolarizzare, senza sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta R&S di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. con conseguente esclusione dalla punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, previsto in caso di compensazioni annuali superiori a 50.000 euro.
La regolarizzazione è dunque possibile in relazione ai soli crediti d’imposta R&S incardinati nella previgente disciplina, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019, ovvero per la generalità delle imprese applicabile al quinquennio 2015-2019.
Inoltre, per espressa previsione del comma 7 dell’articolo 5. D.L. 146/2021, la procedura è riservata alle indebite compensazioni di crediti R&S effettuate entro il 22.10.2021, data di entrata in vigore del Decreto Fiscale.
La presenza di PVC o atti di recupero o altri provvedimenti impositivi non è causa ostativa all’accesso alla regolarizzazione spontanea, purché tali atti non siano divenuti definitivi alla data del 22.10.2021.
Ciò premesso, i contribuenti potenzialmente destinatari della procedura sono coloro che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche, che ne circoscrivono il relativo ambito applicativo:
- soggetti che abbiano realmente svolto e sostenuto spese per attività, in tutto o in parte, non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta;
- soggetti che abbiano agevolato attività di R&S su commessa estera (nei periodi 2017-2019) in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ovvero svolgendo le attività in laboratori o strutture situate fuori dal territorio dello Stato e/o indirettamente subappaltandole a terzi;
- soggetti che abbiano commesso errori di quantificazione o di individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di inerenza e congruità;
- soggetti che abbiano commesso errori di determinazione della media storica 2012-2014.
La fattispecie che richiede maggiori accorgimenti in sede di autovalutazione è quella di attività in tutto o in parte non riconducibili al perimetro applicativo della R&S oggetto di agevolazione.
Se da un lato i controlli dell’AdE hanno evidenziato carenze nei presupposti che consentono l’inquadramento delle attività come R&S (i 5 criteri del Manuale di Frascati e in particolare il criterio di novità e quello di incertezza tecnologico-scientifica), dall’altro lato vi è un corposo filone giurisprudenziale che riconosce come la normativa sia “incongrua ed eccessivamente generica” (vedasi ad esempio la sentenza CTP Ancona 392/2/2021) e caratterizzata da un cambio di tendenza dell’Amministrazione finanziaria, con riferimenti diretti ai criteri di Frascati solo a partire dai documenti di prassi del 2018.
Nel dettaglio, i temi affrontati a livello giurisprudenziale, di cui sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune sentenze, riguardano:
- l’incompetenza sotto l’aspetto tecnico dell’AdE, l’eccesso di potere dell’Amministrazione finanziaria e la necessità di parere tecnico del Mise, specie in presenza di problematiche tecniche di grande complessità (sentenze CTP Vicenza 365/3/2021, CTP Ancona 392/2/2021, CTP Vicenza 14/2/2022, CTP Ancona 324/2/2022, CTP Napoli 4988/30/2022, CTP Roma 5918/2022);
- l’inapplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati (sentenza del tribunale di Aosta 46/2021) e l’inaccessibilità al documento in lingua italiana fino al dicembre 2021, dato che le traduzioni in accordo con l’OCSE dei Manuali di Frascati e Oslo sono state giurate il 7.12.2021 (sentenza CTP Bologna RG 694/2021);
- l’ampia accezione del criterio di novità con ammissibilità dei “ritrovati d’avanguardia” (sentenza CTP Aosta 12/2022) e con applicazione di un concetto di ricerca e innovazione che “non può essere ingessato: le agevolazioni devono tenere conto della progettazione industriale e del miglioramento dell’offerta premiando le imprese che investono in tecnologia e ricerca” (sentenza CTP Aosta 22/1/2022);
- la disapplicazione integrale delle sanzioni per condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma (sentenza CTP Cuneo 159/1/2021).
Nella valutazione del corretto inquadramento delle attività di R&S le imprese dovranno avere riguardo a particolari settori critici, destinatari di documenti di prassi di Amministrazione finanziaria e Mise che hanno circoscritto l’applicazione del credito d’imposta a fattispecie più che residuali:
- il settore food&beverage, nell’ambito del quale la risposta dell’AdE all’interpello 188/2021 ha escluso l’ammissibilità al credito d’imposta R&S della formulazione di nuove ricette caratterizzate da un gusto inedito in base allo stato dell’arte, in difetto di novità ed incertezza sotto il profilo tecnologico-scientifico, sostanziandosi la novità in un mero effetto estetico;
- i settori del c.d. “Made in Italy”, nell’ambito dei quali la recente risoluzione AdE 41/E/2022 ha negato la spettanza del credito alle attività di ideazione estetica e realizzazione di prototipi di campionari in assenza di un ostacolo tecnologico/scientifico caratteristico dell’intero settore di riferimento;
- il settore software, nell’ambito del quale le attività di R&S consisterebbero in innovazioni di tipo incrementale configurabili come sviluppo sperimentale quando dipendono da un progresso scientifico-tecnologico e mirano alla risoluzione di un problema scientifico-tecnologico su base sistematica, con esclusione dei casi in cui la novità consista meramente nell’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo, secondo i paragrafi 2.68 e ss. del manuale di Frascati richiamati dalla Circolare Direttoriale Mise 59990 del 09.02.2018.
L’opportunità di accedere alla regolarizzazione spontanea richiede infine una valutazione circa gli aspetti critici della peculiare procedura:
- la causa di esclusione da punibilità per il reato tributario di indebita compensazione opera col perfezionamento della procedura di riversamento, al pagamento integrale dell’importo dovuto, entro il 16.12.2022 in caso di pagamento in unica soluzione o entro il 16.12.2024 in caso di rateazione, quando gli illeciti penali potrebbero risultare già prescritti;
- in presenza di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impostivi il contribuente deve obbligatoriamente riversare l’intero importo oggetto di contestazione;
- in presenza di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impostivi notificati entro il 22.10.2021 è precluso il versamento in forma rateale;
- la procedura non disciplina la sorte dei provvedimenti notificati, con conseguente obbligo di impugnazione;
- le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, si scomputano dall’importo dovuto senza tener conto delle sanzioni e degli interessi;
- l’importo dovuto deve essere riversato tramite modello F24 Elide senza potersi avvalere della compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- in caso di riversamento in forma rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti.
Infine, si rammenta che l’accesso alla procedura è precluso nei seguenti casi di esclusione:
- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà fondate su documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti;
- mancanza di adeguata documentazione probante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
L’AdE potrebbe sempre invocare, a sanatoria avviata, la decadenza dalla procedura per accertamento delle condotte fraudolente sopra elencate con conseguente verosimile rischio di controllo per il contribuente che abbia presentato regolare istanza di accesso entro il 30 settembre.