Come comunicare allo SdI la fattura cartacea sammarinese
di Clara PolletSimone DimitriLa gestione delle fatture passive ricevute da fornitori sammarinesi si perfeziona con l’introduzione nelle specifiche tecniche di un nuovo “Tipodocumento” per effettuare la comunicazione del file .xml delle operazioni transfrontaliere.
Ricordiamo che sulla base del D.M. 21.06.2021, dal 1° luglio 2022, gli operatori economici che scambiano beni con San Marino devono utilizzare la fattura elettronica, con l’eccezione delle ipotesi di esclusione previste da disposizioni di legge.
Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche, in base all’articolo 18, comma 4, Decreto Delegato 05.08.2021 n. 147 della Repubblica di San Marino, gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000. Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.
Pertanto, in sede di acquisto di beni da operatori sammarinesi che godono dell’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, è possibile ricevere fatture cartacee con o senza applicazione dell’Iva. A seconda dei casi, varia sia il trattamento fiscale che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
L’operatore economico italiano che riceve la fattura cartacea senza Iva dovrà assolvere l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’Iva sull’originale della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese riportante il timbro a secco circolare apposto dall’ufficio tributario di San Marino.
L’annotazione della fattura avviene nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle fatture) e articolo 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti con possibilità di operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell’imposta.
La comunicazione dell’operazione tra quelle transfrontaliere avviene con la trasmissione del singolo file xml allo SDI, obbligatorio dal 1° luglio 2022 in luogo della trasmissione massiva trimestrale, indicando il Tipodocumento TD19.
Nella compilazione del file xml occorre riportare i dati del cedente (fornitore SM) i dati del cessionario (IT), l’imponibile e l’imposta aggiunta dal cessionario; nel campo data della sezione Dati generali è riportata la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore residente nella Repubblica di San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).
Il file xml TD19 deve essere inviato per integrare la fattura anche nel caso in cui questa sia stata emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico, come precisato dalla circolare 26/E/2022.
L’invio del file TD19 avviene entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.
Il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, ai fini Iva dovrà registrare la fattura originale vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall’ufficio tributario di San Marino, nel registro Iva acquisti (di cui all’articolo 25, D.P.R. 633/1972) e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.
Al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, per questa tipologia di operazioni è stato introdotto un nuovo Tipodocumento TD28 – acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea), nella versione 1.7.1 dell’allegato A contenente le specifiche tecniche, utilizzabili dal 1° ottobre 2022.
Nella compilazione del file xml TD28 occorre indicare i dati del cedente (fornitore SM), i dati del cessionario (IT), l’imponibile e l’imposta, nel campo data della sezione Dati generali, la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese.
Le operazioni relative a cessioni ed acquisti di beni con operatori sammarinesi si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021).
In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato pertanto il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta. Il TD17 è utilizzato nell’ambito delle prestazioni di servizi.
Le procedure di controllo del file xml sono state riviste nella versione 1.7.1 delle specifiche tecniche e permettono di verificare l’inserimento dei corretti dati relativi al cedente ed al cessionario, nel tipo documento TD28, restituendo i codici errore:
- 00473 se il cedente è indicato con codice paese IT,
- 00476 se il cessionario è diverso da IT e
- 00471 se i dati del cedente e del cessionario sono uguali.