14 Settembre 2022

Recesso da società di persone: effetti per il socio

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

In caso di recesso di un socio persona fisica da una società di persone, il reddito che deriva dalla liquidazione della quota è qualificato come reddito di partecipazione ed è determinato dalla differenza tra somme percepite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

È quanto deriva dal coordinamento normativo tra gli articoli 20-bis e 47 Tuir.

Più in particolare, secondo tale ultima norma, “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto o di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società (…) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

In buona sostanza, l’articolo 47 Tuir definisce le modalità da seguire per determinare l’importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente.

A tale scopo vanno confrontate le somme o il valore normale dei beni riconosciuti al socio per effetto del recesso con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio medesimo.

L’eventuale differenza positiva risultante da tale confronto costituisce il reddito di partecipazione tassato in capo al socio recedente.

È bene osservare che la natura di reddito di partecipazione si ha solamente nell’ipotesi di recesso “tipico” che si traduce con la liquidazione della quota del socio uscente utilizzando le riserve esistenti nel patrimonio netto della società.

A conclusioni differenti si perviene nell’ipotesi in cui l’uscita del socio dalla compagine sociale avvenga con il trasferimento della sua quota ai soci restanti o nei confronti di soggetti terzi.

In tale ultimo caso, infatti, il reddito è qualificato come reddito diverso (capital gain) di cui all’articolo 67 Tuir.

Tornando al recesso “tipico”, è bene ricordare che qualora tra la data di costituzione della società e la comunicazione del recesso da parte del socio siano trascorsi più di cinque anni, tali redditi saranno assoggettati a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 1, lett. l), Tuir, e salvo che il contribuente non opti per la tassazione ordinaria.

In merito alla possibilità di accedere alla tassazione separata (quale regime naturale di tassazione), è opportuno ricordare che questa modalità non è utilizzabile dai soci costituiti in forma societaria, mentre assume una diversa connotazione a seconda che il socio persona fisica detenga o meno la partecipazione nell’esercizio di un’impresa commerciale.

Più in particolare, se la partecipazione è detenuta nell’esercizio di un’impresa commerciale, il reddito è tassato separatamente purché ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa (articolo 17, comma 2, Tuir).

Diversamente, qualora la persona fisica non li abbia conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il soggetto ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, previa espressa rinuncia da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta (o ha avuto inizio) la percezione.

È bene inoltre osservare che per poter fruire del beneficio della tassazione separata non assume alcuna importanza il momento in cui il socio è entrato a far parte della società, avendo il legislatore riconosciuto rilievo al periodo intercorrente tra la costituzione della società (anche da parte di terzi) e il momento in cui chi attualmente è socio esercita il recesso.

In altre parole, l’anzianità non è collegata alla qualifica di socio, bensì all’intervallo temporale trascorso tra la costituzione della società e l’uscita del socio.

Infine, si ricorda che, con la circolare 47/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “in mancanza dei requisiti per accedere alla tassazione separata” il socio persona fisica non imprenditore è tenuto a dichiarare l’eccedenza da recesso nel quadro RH del modello Redditi quale reddito di partecipazione soggetto a tassazione ordinaria.