15 Settembre 2022

Conseguenze del venir meno della prevalenza nel comparto Iva

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24279 dell’11.08.2022, offre lo spunto per qualche riflessione in merito alle differenti regole impositive tra imposte dirette e Iva nel comparto agricolo.

Oggetto del contenzioso era la corretta applicazione del c.d. regime speciale Iva di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972 in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

Come noto, l’articolo 34 D.P.R. 633/1972 rappresenta l’ordinario regime Iva per i produttori agricoli che procedono alla cessione di prodotti rientranti nella Prima parte della Tabella A allegata al Decreto Iva.

Il comma 2 dell’articolo 34 D.P.R. 633/1972, definisce, tra gli altri, quali produttori agricoli, “i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane”.

Il rimando all’articolo 2135 cod. civ. fa sì che, nel caso di attività connesse relative a un prodotto che rientra nella Prima parte della Tabella A del Decreto Iva, si dovrà obbligatoriamente rispettare il parametro della prevalenza introdotto nel lontano 2001.

Anche per quanto concerne l’imposizione diretta, nel caso di attività connesse, ai fini dell’applicazione del reddito agrario, deve essere garantito il parametro della prevalenza con due differenze sostanziali rispetto al comparto Iva.

Innanzitutto, i beni che danno accesso alla tassazione catastale sono quelli individuati in un decreto ministeriale di emanazione biennale (l’ultimo cui fare riferimento è quello del 13 febbraio 2015).

A questo deve aggiungersi l’ulteriore requisito di natura soggettiva; infatti, a differenza di quanto previsto per l’Iva, nelle imposte dirette non tutti i “produttori agricoli” che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2135 cod. civ., e quindi si considerano imprenditori agricoli, possono accedere al regime di tassazione su base catastale.

Tale regime, infatti, è riconosciuto, per natura agli imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali, e per opzione alle società agricole ex D.Lgs. 99/2004, con esclusione delle Spa e delle Sapa.

Ne deriva una prima netta differenza tra Iva e dirette poiché, se per l’imposizione indiretta è sufficiente rispettare i requisiti richiesti dall’articolo 2135, cod. civ., nel secondo caso, invece, non è sufficiente, essendo ristretto ulteriormente il perimetro di applicazione a determinate forme giuridiche.

Differente è altresì la conseguenza dello “sforamento” del parametro della prevalenza.

Nel caso delle imposte dirette opera il c.d. regime della franchigia per cui, al superamento del parametro della prevalenza, è la sola eccedenza di prodotto che trova tassazione secondo le regole ordinarie, rimanendo coperta dal reddito fondiario la restante produzione.

Al contrario, nel comparto Iva, il venir meno del rispetto del parametro della prevalenza determina la decadenza per tutta la produzione ottenuta in quanto è differente il parametro di riferimento.

Nel primo caso l’articolo 32, comma 1, Tuir stabilisce che “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.”, ragion per cui si ha riguardo all’attività svolta e il reddito fondiario ne rappresenta la redditività nei limiti della prevalenza.

Al contrario, l’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972 richiama “le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli”; e, quindi, al centro viene posto il soggetto che esegue le cessioni.

Nel momento in cui viene meno il rispetto della prevalenza, viene meno il requisito soggettivo e, conseguentemente, si dovrà applicare il regime ordinario di detrazione dell’Iva a tutte le vendite effettuate e non solamente a quelle eccedenti la franchigia.

L’ordinanza n. 24729/2022 conferma indirettamente tale lapalissiana impostazione, definendo “singolare” la soluzione raggiunta dalla precedente sentenza n. 8096/2010 oggetto dell’originario contendere che aveva evidenziato “l’incoerenza o l’inadeguatezza del nostro sistema fiscale che, mentre nella previsione dell’imposizione fiscale sui redditi in omologhe situazioni e cioè in ipotesi di eccedenza del prodotto rispetto alla normale attività agricola, solo per tale eccedenza è prevista un’imposizione come per reddito d’impresa (articolo 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986), mentre per la parte di reddito compatibile quantitativamente con l’attività normale di agricoltura si applica il più favorevole trattamento riservato ai redditi agricoli,…nulla di questo invece è previsto nella disciplina Iva, per cui in assenza di un qualunque diversa disciplina ritiene di poter estendere tale disposto anche all’Iva, considerando del tutto irrazionale imporre una tassazione più gravosa sull’intera attività, modificando la qualificazione da agricola ad industriale solo sulla base di un dato quantitativo e non qualitativo”.