Come evitare il recapture della Super Ace
di Alessandro BonuzziLa Super Ace rappresenta una delle agevolazioni fiscali più importanti degli ultimi anni, anche in ragione del fatto che, in molti casi, poteva essere sfruttata con poche e semplici operazioni, quali versamenti in conto capitale da parte dei soci, la destinazione dell’utile a riserva e la rinuncia dei soci a finanziamenti erogati in passato alla società.
Avendo come periodo d’imposta di riferimento il 2021, l’effetto benefico si è già manifestato sul calcolo del saldo Irpef/Ires 2021 e della prima rata dell’acconto Irpef/Ires 2022 e si riverbererà sulla seconda rata dell’acconto delle imposte sul reddito 2022 in scadenza il prossimo 30 novembre.
Se, da una parte, gli adempimenti dichiarativi, peraltro tutt’altro che semplici e intuitivi, legati all’agevolazione possono oramai considerarsi archiviati, dall’altra, è giunto il tempo di porsi la questione relativa alle situazioni che potrebbero innescare il recupero del beneficio fruito, vanificando il lavoro svolto.
Si ricorda, infatti, che i commi 4 e 5 dell’articolo 19 D.L. 73/2021 prevedono la restituzione, in tutto o in parte, dell’agevolazione qualora nel 2022 o nel 2023 il patrimonio netto si riduca rispetto al patrimonio netto 2021, per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio, quindi, a seguito di distribuzione di riserve ai soci.
Considerato il tenore letterale del disposto normativo, il meccanismo di recapture dovrebbe scattare non solo quando nel biennio 2022-2023 (periodo di sorveglianza) siano intaccate riserve che hanno contribuito alla base della Super Ace (ad esempio l’utile 2020 delle Srl accantonato a riserva nel 2021 oppure l’utile 2021 delle imprese Irpef in contabilità ordinaria), bensì anche quando siano distribuite riserve formatesi in un periodo antecedente rispetto al 2021.
Di contro, l’obbligo di restituire in tutto o in parte il beneficio dovrebbe essere evitato nel momento in cui le riduzioni del patrimonio netto sono almeno compensate da nuovi conferimenti oppure da nuove rinunce di crediti da parte dei soci. In altri termini, laddove le distribuzioni di riserve ai soci verificatesi o che si verificheranno nel 2022 o nel 2023 sono o saranno controbilanciate da nuovi apporti dei soci, rispettivamente, nel 2022 o nel 2023, il racapture dovrebbe essere comunque scongiurato.
D’altro canto, in tal modo, l’impresa mantiene nel periodo di sorveglianza lo stesso livello di patrimonializzazione che nel 2021 ha determinato la maturazione della Super Ace; perciò, oltre che per il tenore letterale della norma, è ragionevole ritenere che quella fornita sia la lettura corretta.
Così, ad esempio:
- se la base della Super Ace di una Srl è stata determinata unicamente dall’accantonamento a riserva dell’utile 2020 pari a 100.000 euro, la relativa distribuzione in qualità di dividendo nel corso del 2022 non determina la retrocessione dell’agevolazione, laddove la società nel 2022 abbia provveduto ad accantonare a riserva l’utile 2021 di importo pari o superiore a 100.000 euro;
- se la base della Super Ace di una Snc è stata determinata unicamente dall’utile 2021 pari a 300.000 euro, l’avvenuto prelievo da parte dei soci per una somma di 400.000 euro nel mese di maggio 2022 non determina alcun recapture del beneficio, laddove, in assenza di altre distribuzioni ai soci, l’utile 2022 risulti almeno pari al prelievo effettuato oppure i soci provvedano prima del 31 dicembre 2022 a effettuare un versamento a fondo perduto di 400.000 euro a beneficio della società.
Pare evidente come il monitoraggio degli aumenti e delle riduzioni del patrimonio netto durante il periodo di sorveglianza sia ben più complicato nelle società di persone e nelle imprese individuali piuttosto che nelle società di capitali, siccome per questi soggetti le distribuzioni ai soci sono accadimenti che non hanno bisogno di particolari procedure; nella pratica, peraltro, spesso accade che i soci si prelevino acconti sull’utile, con la conseguenza che se i prelievi in acconto 2022 dovessero superare l’utile 2022, in assenza di conferimenti, il recapture sarebbe inevitabile.
Il consiglio è quello di stimare l’utile 2022 in via cautelativa e raccomandare al cliente di non eccedere nei prelievi in acconto l’importo dell’utile (sotto)stimato, pena la restituzione della Super Ace.
In ogni caso, è d’obbligo una verifica per tutte le imprese che hanno fruito dell’agevolazione, da effettuarsi in prossimità della chiusura dell’esercizio 2022.