Adempimenti Iva e soggetto estero con rappresentante fiscale italiano
di Clara PolletSimone DimitriCapita sempre più spesso di effettuare un acquisto online e ricevere una fattura emessa da un soggetto estero che si avvale della figura di un rappresentante fiscale italiano o, in alternativa, identificato direttamente in Italia.
È ormai noto che, in tale circostanza, la fattura deve essere emessa direttamente dal fornitore estero (Ue o extra-Ue) ed il cessionario italiano (soggetto passivo Iva) deve procedere all’applicazione dell’imposta in Italia tramite reverse charge (integrazione in caso di acquisti da Ue o autofattura in caso di acquisti da extra-Ue). In entrambi i casi trattasi di acquisti di merce già presente in Italia con obbligo di trasmissione, ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di un file xml con Tipo documento TD19.
L’articolo 17 D.P.R. 633/1972 individua il “debitore di imposta” come segue: gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato “da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai cessionari o committenti”.
Ma chi è e come si nomina un rappresentante fiscale?
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Il rappresentante fiscale, nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, D.P.R. 441/1997, risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, il soggetto non residente – comunitario o extra-Ue – che effettua nel territorio dello Stato italiano operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extra-Ue); detta nomina (o identificazione) non muta lo status di soggetto non residente.
Sul punto si segnala che dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi Iva stabiliti nel Regno Unito possono continuare a mantenere la propria identificazione diretta Iva in Italia, ovvero aprirne una, senza che sia necessario nominare un rappresentante fiscale (risoluzione 7/E/2021).
Come anticipato il rappresentante fiscale – persona fisica o giuridica titolare di partita Iva, residente nel territorio dello Stato – risponde in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato. Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante – riconducibile ad un mandato con rappresentanza – deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.
L’articolo 1, comma 4, D.P.R. 441/1997 – che ha sostituito l’articolo 53 D.P.R. 633/1972 – individua puntualmente le modalità di nomina del rappresentante specificando che “il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l’ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all’ufficio Iva…”.
La nomina del rappresentante fiscale può risultare anche da atto autenticato da un notaio di Stato estero aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con L. 1253/1996) e munito del timbro “Apostille”, oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo Stato estero. L’Apostille certifica che il notaio o l’autorità Governativa che ha rilasciato il documento è effettivamente autorizzato a farlo e sostituisce la legalizzazione (risoluzione 89/E/2010).
Per quanto riguarda l’utilizzo della lettera di nomina, cui fa riferimento la norma, la stessa può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d’imposta italiano rappresentante. Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell’Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità. A sua volta l’Ufficio – svolti i necessari controlli – provvede all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all’interessato idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (risoluzione 3/E/1998). In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza un’ipotesi di mancata nomina del medesimo.
Si ricorda infine che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti, ossia può essere intestatario di più numeri di partita Iva, oltre a quello al medesimo attribuito: lo stesso soggetto – potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita Iva quanti sono i soggetti rappresentati – ha l’obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione Iva, compresa la propria (risposta ad interpello n. 442/2022). Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia (risoluzione 66/E/2002).