Credito di imposta energia elettrica e gas per ottobre e novembre
di Clara PolletSimone DimitriIl credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas è stato prorogato e maggiorato con il Decreto Aiuti-ter.
Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, la norma di riferimento è l’articolo 1, comma 1 e 3, D.L. 144/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022.
Nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.
Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è calcolato sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al:
- 30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
- 40% per le imprese a forte consumo di energia elettrica dette “energivore” (di cui al decreto del Mise 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017).
Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Per quanto riguarda il consumo di gas, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, la norma di riferimento è l’articolo 1, comma 2 e 4, D.L. 144/2022.
Il contributo speciale è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al 40% sia per le imprese a forte consumo di gas naturale (dette “gasivore”) che per le altre imprese.
Ove l’impresa destinataria del contributo, che non sia energivora o gasivora, si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, può richiedere al proprio venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. I dettagli relativi alla comunicazione saranno definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 entro il 31 marzo 2023 e sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I codici tributo specifici, da indicare in F24 per il credito di imposta relativo a ottobre e novembre, sono stati istituiti con la risoluzione 54/E/2022.
Entro la stessa data del 31 marzo 2023 è disposta la proroga del limite di utilizzo (inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022) del credito di imposta relativo ai consumi del terzo trimestre 2022 anche da parte degli eventuali cessionari (articolo 6 D.L. 115/2022).
Come per i precedenti periodi, il credito d’imposta relativo ai mesi di ottobre e novembre:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34, L. 388/2000);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
È da sottolineare infine l’introduzione di un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 da inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 144/2022.
Con specifico riferimento al credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, D.L. 144/2022, i crediti interessati dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate sono quelli del terzo trimestre e dei mesi di ottobre e novembre 2022.
4 Ottobre 2022 a 7:54
Buongiorno,
Si chiede se l’impresa costituita dopo il 2021, che non può effettuare il raffronto dei consumi 2019/2022, può fruire del credito d’imposta. Non mi sembra che la norma tenga conto di questa casistica e non mi sembra sia corretto penalizzare le imprese di nuova costituzione. Grazie
4 Ottobre 2022 a 10:35
Buongiorno,
la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 fa riferimento ai casi in cui la società non è costituita nel trimestre di riferimento