Gli strumenti per l’anticipata emersione della crisi
di Francesca Dal PortoIl Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, nella sua versione definitiva entrata in vigore i 15 luglio scorso, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 83/2022, dedica alla materia delle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi il capo III del titolo II dagli articoli 25 octies a 25 undecies.
La tematica delle segnalazioni per favorire l’anticipata emersione della crisi di impresa è stata una delle grandi novità del codice della crisi rispetto alla legge fallimentare.
La prima versione del codice di cui al D.Lgs. 14/2019 dedicava ampio spazio alla questione con la previsione di un apposito titolo, il secondo, dedicato proprio alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Tra queste, in particolare, si ricordano gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati e gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore.
Gli obblighi di segnalazione potevano sfociare, nel caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo deputato a ricevere la segnalazione stessa, in una informativa all’OCRI (organismo di composizione della crisi di impresa di cui all’articolo 16 D.Lgs. 14/2019).
Di fatto l’OCRI, una volta ricevuta la segnalazione aveva il compito di attivarsi per assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi.
La versione definitiva del codice non contiene più alcun riferimento né agli OCRI né al procedimento di composizione assistita; la parte relativa alle misure volte a favorire l’emersione della crisi è adesso contenuta nel titolo II che disciplina il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi oltre alla disciplina delle segnalazioni che è stata profondamente rivista.
Il sistema di allerta disegnato nella prima versione del codice è stato di fatto sostituito con la composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, e poi ad opera del D.Lgs. 83/2022 inserita nel Titolo II, articoli 12 e ss. del codice della crisi, in sostituzione della disciplina dell’allerta.
Nello stesso titolo, il nuovo capo III (riscritto col D.Lgs. 83/2022) disciplina le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione.
In particolare, il nuovo articolo 25 octies, in materia di segnalazione dell’organo di controllo, prevede che l’organo di controllo societario segnali, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 per la nomina dell’esperto (composizione negoziata).
La segnalazione motivata deve essere trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
Tra l’altro è previsto che anche in pendenza delle trattative, nella composizione negoziata, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’articolo 2403 cod. civ..
La segnalazione si esaurisce però in tali termini, non essendo previsto alcunché in caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo: la tempestiva segnalazione da parte dell’organo di controllo, e la sua vigilanza sull’andamento delle trattative nella eventuale composizione negoziata, sono elementi utili per valutare la responsabilità dello stesso organo ex articolo 2407 cod. civ..
Per quanto riguarda invece i creditori pubblici qualificati, l’articolo 25 novies prevede una serie di obblighi di segnalazione a carico degli stessi.
In particolare, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono tenuti a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, una serie di inadempimenti significativi, relativi alle proprie obbligazioni.
Nel caso dell’Inps, oggetto della segnalazione è il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000.
Nel caso dell’Inail, la segnalazione va effettuata nel caso di esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000.
L’Agenzia delle entrate è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21 -bis D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010) di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000.
Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’obbligo di segnalazione scatta nel caso di esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Il comma 2 dell’articolo 25 novies stabilisce il momento preciso in cui le segnalazioni devono essere inviate.
Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’avvio della composizione negoziata.
Ancora una volta quindi la segnalazione ha una finalità che si esaurisce internamente, rimettendo all’organo amministrativo il compito di avviare, dopo aver verificato e valutato i ritardi negli adempimenti segnalati, l’eventuale procedura di composizione negoziata o altra procedura di regolazione della crisi.
L’articolo 25 decies richiede anche alle banche un comportamento collaborativo nel facilitare l’emersione della crisi: nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
L’articolo 25 undecies, infine, prevede l’Istituzione di un programma informatico, all’interno della piattaforma unica nazionale della composizione negoziata, di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici.