La proroga del reverse charge fino al 31 dicembre 2026
di Gennaro NapolitanoIl Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla recente evoluzione della normativa europea, ha introdotto la proroga al 31 dicembre 2026 dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
In particolare, l’articolo 22 del decreto in esame ha stabilito che “all’articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»”.
In tal modo, quindi, è stato esteso fino a tutto il 2026 il reverse charge “facoltativo” nei settori elettronico ed energetico.
Come noto, il meccanismo dell’inversione contabile implica che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva siano adempiuti dal cessionario o committente in luogo del cedente o del prestatore.
Questo meccanismo, quindi, si pone come derogatorio rispetto alla procedura ordinaria di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in base al sistema della rivalsa ed è funzionale al contrasto delle frodi Iva in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non versa all’Erario.
Per effetto dell’applicazione del reverse charge, quindi, il cedente/prestatore emette fattura senza addebito dell’Iva, riportando sul documento contabile l’annotazione “inversione contabile” (unitamente all’indicazione della disposizione normativa in base alla quale si procede all’applicazione del reverse charge).
Dal canto suo il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento applicabile alla tipologia di operazione indicata in fattura e la relativa imposta, procedendo a una doppia annotazione, sia nel registro vendite sia, ai fini della detrazione, nel registro acquisti (cfr. articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972).
Il meccanismo dell’inversione contabile è stato introdotto all’interno degli ordinamenti degli Stati membri UE per effetto delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).
Quest’ultima, infatti, indica le operazioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre a regime l’applicazione del reverse charge (articolo 199), e quelle per quali, invece, il meccanismo dell’inversione contabile può essere adottato solo in via temporanea (articolo 199-bis).
Per effetto dell’adeguamento alla normativa unionale, la disciplina nazionale Iva di cui al D.P.R. 633/1972 prevede, in sintesi, che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi a regime alle operazioni indicate nelle seguenti disposizioni:
- articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972 (cessioni di oro da investimento, nonché cessioni di materiale d’oro e quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi);
- articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), D.P.R. 633/1972 (prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia);
- articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 (cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità);
- articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo).
Con riferimento, invece, alle operazioni per le quali il reverse charge è applicabile in via facoltativa per un determinato intervallo temporale, il ricordato articolo 199-bis della direttiva Iva ne aveva autorizzato l’applicazione inizialmente fino al 31 dicembre 2018.
Successivamente, il legislatore europeo ha disposto la proroga di tale termine fino al 30 giugno 2022 (cfr. articolo 1, Direttiva 2018/1695/UE e, per il recepimento nell’ordinamento nazionale, articolo 2, comma 2-bis, D.L. 119/2018).
Infine, l’articolo 199-bis è stato da ultimo modificato dalla Direttiva 2022/890/UE del 3 giugno 2022, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile in ordine a determinate operazioni.
Alla luce di tali recenti novità normative in ambito UE, il legislatore nazionale, con l’articolo 22 D.L. 73/2022, ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine relativo all’applicazione del regime dell’inversione contabile alle operazioni dei settori elettronico ed energetico elencate dall’articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater), D.P.R. 633/1972, vale a dire rispettivamente:
- cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative);
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (cfr. articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni);
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.